Sul punto di andarsene, il governo Amato varò in tutta fretta una riforma cosiddetta federalista, contenente un punto nevralgico ‘di svolta’, poco o nient’affatto evidenziato, che costituisce un ulteriore e fondamentale passaggio di subordinazione ai gruppi imprenditoriali e finanziari rappresentati dalla tecnocrazia di Bruxelles, ceto non eletto nemmeno in maniera formalmente democratica. Da lì discendono tutta una serie di conseguenze ‘materiali’, di classe, soprattutto economiche e sociali. Ancora una volta il cuore del problema è però ‘a monte’, e sta nell’irrisolta questione dell’indipendenza nazionale, snodo ineludibile per materializzare una possibile ed effettiva liberazione sociale. Vediamo come e perché.
-LE RAGIONI DI UN RIFIUTO IN 8 TESI-
PREMESSE:
1) Le norme giuridiche sono la formalizzazione di rapporti di forza e quindi di interessi materiali sottostanti. Non è decisivo, stante l’attuale sistema di dominio, essere “pro” o “contro” il federalismo. Lo è, invece, essere “contro” il sistema di dominio capitalista ed imperialista, capendone innanzitutto i motivi delle trasformazioni “formali”.
2) Oggetto del voto, peraltro, non è affatto il federalismo, ma le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Si tratta di un referendum confermativo (per cui non è necessario il quorum) di una legge di revisione costituzionale. Chi vota “Sì” approva il cambiamento. Ora: perché si spaccia per federalista un referendum che federalista non è?
3) Si lascia credere che si voti per la devoluzione di poteri alle Regioni, mentre per la prima ed unica volta gli Italiani sono chiamati, senza saperlo, a costituzionalizzare l’adesione all’Unione Europea e ulteriori (e pressoché definitivi) automatismi di sussunzione degli obblighi scaturenti dai “trattati internazionali”, tipo NATO. A tal proposito confronta, più sotto, la tesi 1. Si tratta di un passaggio decisivo che include e sovrintende l’ottimizzazione a tutti i livelli dei dettami neoliberisti impressi dal paese centrale del sistema, gli USA, e che si stanno riverberando nelle aree non centrali, come l’Unione Europea.
4) Questa legge è il risultato ultimo (ma non conclusivo) di un percorso attivato agli inizi degli anni ’90 con le riforme in senso maggioritario dell’elezione diretta del presidente della regione, della provincia e dei sindaci, e proseguito con i provvedimenti del governo Prodi (‘targati’ Bassanini e votati anche da Rifondazione Comunista) sul decentramento di competenze agli Enti locali, comportanti tra l’altro l'obbligo di privatizzare i servizi di pubblica utilità. Le politiche locali sono state sempre più, in questi anni, l’attuazione delle politiche di Stato e soprattutto europee: contenimento delle spese sociali (a partire dalla sanità); privatizzazioni dilaganti (a partire dai trasporti); flessibilità del lavoro, più o meno di concerto con le burocrazie sindacali sia nel settore pubblico sia nell’ambito privato (patti territoriali e contratti d’area); elargizioni al privato nello stesso settore dei servizi sociali (a partire dalle scuole e dagli ospedali), con allegata gestione della lucrosa partita della formazione professionale; devastazione dell’ambiente (attraverso politiche di cementificazione, saccheggio del territorio e del paesaggio, gestione spregiudicata del business dei rifiuti, ecc.), finanche la razionalizzazione della rete scolastica, prevista dalla riforma Berlinguer. Attraverso le leggi Bassanini, si è disegnato un federalismo fiscale che da un lato spinge gli enti locali a reperire fondi con imposte proprie (Ici, ecc.) o con partecipazioni locali alle imposte statali (assicurazioni auto, elettricità, Irpef, Irap), dall’altro taglia loro drasticamente i trasferimenti pubblici, imponendo tagli ai servizi sociali e spingendo nel contempo per la privatizzazione rapida delle aziende municipalizzate e dei servizi pubblici locali, con l’enorme partita finanziaria che ciò configura.
5) Tutto ciò è l’effetto economico di una ristrutturazione nel territorio del modello capitalista, quantunque nella sua fase liberista, e della relativa subordinazione che investe l’intera nazione, a vari livelli, alla materialità degli interessi di classe dominante, sovranazionale e (a questa servile) ‘interna’. Questo sta a dimostrare il nesso che lega questione nazionale e questione sociale. L’una non si dà senza l’altra.
6) Vi è una scarsa conoscenza del contenuto del referendum. Per questo, in allegato, riportiamo il testo varato dal centrosinistra ed invitiamo a confrontarlo con il testo originario della Costituzione.
Proponiamo quindi un percorso di lettura che articoliamo per tesi:
1) Partiamo dall’art.117. A nostro avviso il più significativo. Nel 1° comma è scritto: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (corsivo nostro!). Se passasse il referendum confermativo, il centro-sinistra compirebbe un altro atto eversivo della Costituzione. Costringendo gli enti locali ad essere tra i principali attori di certa politica, non ci si adegua solo, in modo organico, alle politiche di rigore, privatizzazioni, flessibilità proprie del disegno strategico di Maastricht, ma nello svuotamento della sovranità nazionale si comprimono ancora di più gli interessi popolari. Nell'eventualità della conferma, ogni azione che disattenda il "diritto comunitario e i trattati internazionali" diventerà incostituzionale e, pertanto, illegittima. Il silenzio sul contenuto essenziale dell'Art.117 è impressionante e induce a supporre che esista, trasversalmente a tutte le forze politiche istituzionali, un forte timore a che si apra una ‘seria’ discussione sull'Unione Europea, considerando il fatto che laddove è stato concesso loro di informarsi e di esprimersi, i “popoli” si sono espressi per il no. Sia chiara una cosa: non si tratta di difendere il vecchio Stato (capitalista) ma di contrastare un’uscita in peggio verso un sovra-mega-Stato europeo ed in qualsivoglia salsa.
2) La cosiddetta autonomia legislativa delle Regioni è una presa in giro. Diciamo questo, come fatto descrittivo, non perché ci interessi il passaggio da uno Stato capitalista centralista ad uno Stato capitalista federalista. Si colleghi con le premesse 1, 3 e 5. Quale sarebbe l’autonomia legislativa di cui godrebbero le Regioni? Quali le materie su cui le Regioni potrebbero esercitare una potestà legislativa in via esclusiva? Scorrendo le materie elencate al 2° e 3° comma dell’art.117 è difficile pensare ad una qualche altra competenza non prevista, data anche la generalità degli ambiti indicati. Senza contare che il governo, qualora lo ritenga opportuno, potrà adire la Corte Costituzionale (art.127, 1° comma). Nonostante il 2° comma di detto articolo possa indurre a ritenere il contrario, bisogna considerare i rapporti di forza presenti all’interno della Corte Costituzionale, che si evincono non solo dalle modalità della sua composizione (previste dalla Costituzione: art.135), ma anche dalla realtà delle sue sentenze.
3) Sulle materie di legislazione concorrente di cui al comma 3°, lo Stato nella pratica, come è sempre avvenuto, potrebbe emanare princìpi di immediata applicazione, vanificando così la “concorrenza” delle Regioni. Nel caso che lo Stato non emani dei princìpi di regolamentazione, vale sempre quello che abbiamo scritto nell’ultima parte della tesi precedente.
4) Alla luce di quanto detto, lo Stato, come tramite dei dettami di Bruxelles, sarà molto più presente. Alle Regioni verrà affidato il compito di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea (art.117, 5° comma), quindi del rispetto dei parametri del patto di stabilità, con la possibilità sempre presente di essere esautorate. Del resto, cosa pensano di potere fare le Regioni di fronte al trattato di Maastricht (oltre a quelli di Schengen, di Amsterdam, di Nizza...)? Le disponibilità finanziarie, la sanità, l'educazione, la ricerca, la cultura, la polizia interna, tutto, proprio tutto quello che lo Stato "devolve" alle Regioni, è già e sarà sempre più deciso dalla Commissione Europea. In questo contesto lo Stato verrà espressamente chiamato a sostituire le Regioni in caso di inadempienza (art.120, 2° comma), fungendo così da terminale di controllo di Bruxelles (vedi premessa 5).
5) L’unico ambito che non prevede l’intervento dello Stato è quello finanziario. A ciò è dedicato l’art.119. Leggendo i primi 2 commi, assieme al 4° comma, si capisce che lo Stato non trasferirà più risorse, che gli Enti Locali dovranno reperire “autonomamente”. Con la fine di tutti i trasferimenti dallo Stato alle Regioni, si avrà un consistente aumento dell’imposizione fiscale. Lo Stato non garantirà più nemmeno sui prestiti contratti dai Comuni (6° comma). È in questo contesto che va quindi letto l’art.118, 4° comma: "Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Ciò significa che non solo è consentita la cessione a privati di funzioni pubbliche (sanità, scuola, previdenza, assistenza, cultura ecc.), ma essa è obbligata, perché l’intervento statale diretto si avrebbe solo laddove gruppi imprenditoriali e finanziari non troverebbero convenienza e profitto. Ecco il significato ‘proprio’ del “principio di sussidiarietà”.
6) È vero che l’art.119, 5° comma, riserva allo Stato la possibilità di destinare risorse aggiuntive o di effettuare interventi speciali, ma questi si configurerebbero nella forma della discrezionalità: come interventi rivolti al controllo politico e sociale, come concessioni di favori, e quindi implicito sostegno a gruppi e cordate clientelari di riferimento, o come minacce di esclusione a singole Regioni e a singoli gruppi d’interesse. Di fatto è il ritorno in grande stile del vecchio notabilato di giolittiana memoria.
7) L’espressa previsione di un “fondo perequativo” (art.119, 3° comma), cioè un fondo di sussidiarietà e di sostegno per i “territori con minori capacità fiscali per abitante”, è un’implicita ammissione del devastante impatto che queste misure avranno sulle Regioni più deboli, in particolare quelle del Sud.
8) Questa riforma del centrosinistra è da respingere. Quella che prospetta il centrodestra altrettanto. A queste due varianti liberiste opponiamo il nostro rifiuto.
Indipendenza
Italia, 6 ottobre 2001
Riforma della Costituzione Italiana
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Ddl Camera 4462 – B - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
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Articolo 1
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Articolo 2
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
Articolo 3
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
Articolo 4
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Articolo 5
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Articolo 6
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".
Articolo 7
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".
Articolo 8
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
Articolo 9
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
Articolo 10
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 11
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.