FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: SGANCIAMENTO O DIPENDENZA?

Quando e perchè è nato il Fondo Monetario Internazionale? Chi lo controlla? Come è strutturato? Che tipo di finanziamento concede? A quali condizioni? Come è cambiato da Bretton Woods ad oggi? Nel 1994 cade il 50° anniversario delle istituzioni di Bretton Woods (FMI, BM, GATT). Un'opportunità per tornare a mettere in discussione degli strumenti di imperialismo economico


Origini storiche
Sul finire del secondo conflitto mondiale, per iniziativa congiunta degli USA e della Gran Bretagna fu deciso di creare un ordinamento monetario internazionale che non riproponesse quella che era considerata la negativa esperienza degli anni trenta, cioè la guerra commerciale fatta di restrizioni commerciali e crisi monetarie che aveva portato alla spirale depressiva di quegli anni e poi alla seconda guerra mondiale (1); la conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite, tenutasi a Bretton Woods e preparata da due anni di discussione sui piani valutari da adottare, si tenne nel luglio del '44 con la partecipazione di 400 delegati di 44 paesi. La conferenza si suddivise in tre commissioni: quella presieduta da H.D. White (il cui incarico era appunto quello di preparare un piano concernente il costituendo F.M.I.), quella presieduta da J.M. Keynes (con il compito di approntare un progetto di costituzione di una banca internazionale), infine quella presieduta da E. Suarez, delegato messicano (presa in esame di altri metodi di cooperazione finanziaria ed economica internazionale). L'esito del lavoro delle commissioni fu polarizzato sostanzialmente dal vivace scontro tra il delegato britannico e quello statunitense.
L'accordo che ne scaturì fu pertanto il frutto della mediazione tra il piano americano da un lato, quello di White (Preliminary Draft Outline of Protocol for an International Stabilization Fund of United and Associated Nations), più ortodosso e 'conservatore' (2), e il piano inglese, quello di Keynes (International Clearing Union), dal contenuto più 'innovativo' (3). Per meglio rendere i termini dello scontro, l'economista Keynes, rappresentante britannico, aveva messo a punto un progetto di F.M.I. con funzioni di unione di pagamento (Clearing Union, appunto) nel cui àmbito venisse assegnato a tutti i paesi un piano di reale parità anche in termini di diritto di voto. Era evidente l'obiettivo della Gran Bretagna di poter usufruire, all'interno del F.M.I., di una maggioranza relativa, di cui avrebbe beneficiato grazie all'influenza esercitata sui paesi gravitanti nella sua area di dominio. Le ambizioni britanniche furono ridimensionate dai delegati USA che, senza mezzi termini, fecero pesare il rapporto di forza sviluppatosi fino ad allora nel corso della guerra imponendo il progetto White e quindi il primato del dollaro; il Fondo vero e proprio infatti sarebbe stato costituito dalle quote, di cui è evidente quindi il ruolo essenziale nella struttura e soprattutto nel funzionamento del F.M.I., versate dai paesi aderenti; dal loro ammontare sarebbe derivato sia il potere decisionale dei diversi paesi, sia l'articolarsi dei loro obblighi e dei loro diritti finanziari nei confronti
dello stesso Fondo. Lo Statuto ratificato nel luglio '44 entrò in vigore nel dicembre '45, ma effettivamente in funzione a partire dal marzo '47, con un'attività consistente a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta (4).

Nello Statuto all'art. 1 sono tratteggiati gli obiettivi tutti riconducibili, direttamente o indirettamente, alla volontà di espansione delle potenze capitalistiche:
-promuovere la cooperazione monetaria internazionale;
-facilitare l'armonico sviluppo del commercio internazionale;
-promuovere la stabilità dei cambi (5) ed evitare svalutazioni monetarie in reciproca concorrenza;
-favorire un sistema multilaterale di pagamenti ed eliminare le restrizioni valutarie ostacolanti il commercio mondiale;
-mettere le risorse del Fondo a disposizione (con certe limitazioni) dei paesi partecipanti per dar loro modo di correggere eventuali squilibri temporanei delle bilance dei pagamenti mediante appunto operazioni in valuta a breve termine, per evitare così il ricorso a misure unilaterali in campo commerciale o monetario (6) .

Lo Statuto costituisce al tempo stesso un codice di comportamento in campo monetario internazionale fissando alcune norme fondamentali:
-parità delle monete (cioè uguaglianza del loro potere d'acquisto) di ciascun paese membro definite in oro o in dollari. Il riferimento alternativo all'oro o al dollaro indicava implicitamente una relazione ben determinata tra i due: la parità aurea del dollaro veniva infatti fissata in 35 $ per oncia di oro fino di gr. 31,103, ovvero gr. 0,888671 per $; interventi delle banche centrali per conservare le quotazioni della propria moneta entro i margini del + o - 1% della parità;
-ciascun paese non poteva inoltre acquistare o vendere oro ad un prezzo superiore o inferiore di oltre l'1% rispetto alla parità;
-predisposte procedure particolari e a maggioranza qualificata (cioè l'85% del potere di voto complessivo) con cui il F.M.I. poteva deliberare una variazione uniformemente proporzionale delle parità auree di tutte le monete e quindi, in altri termini, del prezzo ufficiale dell'oro. Una disposizione che, va notato, non è stata mai applicata nei casi di variazione della parità;
-convertibilità delle monete almeno per i pagamenti correnti;
-sistema multilaterale dei pagamenti.
Quelle direttive di politica monetaria comportante per i paesi aderenti gli obblighi di cui sopra, all'origine non si estendevano ai modi in cui ogni paese doveva far fronte a squilibri della propria bilancia dei pagamenti, per quanto fossero previste "comunicazioni".

Struttura organizzativa
Il F.M.I. ha una personalità giuridica con valenza sul territorio di ciascun paese e conseguentemente con capacità di essere soggetto di contrattualità pubblica e privata. Vi è totale incompatibilità tra cariche di responsabilità nel Fondo e altre nei rispettivi paesi: chi fa parte del suo staff deve rinunciare a collaborazioni, decorazioni e quant'altro da qualsiasi governo e da ogni altra autorità o persona esterna all'istituzione.

Organi:

-il Consiglio dei Governatori è la sede che riunisce i rappresentanti dei vari paesi membri, nella figura di un governatore -o un governatore supplente- al più alto grado nella politica monetaria del proprio paese. Affronta le questioni più importanti come l'ammissione di un nuovo membro, l'aumento delle risorse del Fondo, la revisione delle quote, la modifica dello Statuto, i casi di espulsione, ecc.; generalmente si riunisce una volta l'anno, congiuntamente all'assemblea annuale della Banca Mondiale (B.M.), e il diritto di voto è proporzionale alla rispettiva quota del paese di appartenenza.

-il Consiglio di Amministrazione conta 22 membri, di cui i primi sei attribuiti ai paesi con le maggiori quote: USA, Gran Bretagna, Germania Federale, Francia, Giappone e Arabia Saudita; è l'organo che concretamente assicura gestione e funzione del F.M.I., deliberando sulla concessione dei prestiti, sulle linee di politica generale, sulle mozioni da presentare al Consiglio dei Governatori, ecc.; si vota assai raramente ed il metodo 'consuetudinario' per decidere è quello della ricerca del 'consenso'.

-il Direttore Generale è eletto ogni 5 anni con mandato rinnovabile dal Consiglio di Amministrazione e si serve di circa 1500 collaboratori; non può avere un'età superiore a 65 anni al momento della nomina. Sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i funzionari del Fondo, presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha diritto di voto solo in caso di parità. E' norma tacita, sin dalla formazione del F.M.I. che il direttore generale sia europeo, laddove è statunitense il presidente della B.M.; questo con l'assenso USA, che non voleva dare l'impressione di un proprio monopolio all'interno di due istituzioni che risultano essere organizzazioni speciali dell'ONU, anche se non tenute a presentare il proprio bilancio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

-si sono succedute nel tempo commissioni con compiti consultivi.

Le quote
Si accennava al ruolo di perno svolto dalle quote nella distribuzione reale del potere all'interno del Fondo. La determinazione delle quote originariamente espresse in dollari USA (successivamente ci soffermeremo sulle modifiche), non senza contrasti fu definita sulla base di un insieme di fattori quali il reddito nazionale, il commercio internazionale, le riserve auree, ecc. Ogni paese membro deve sottoscrivere, per essere ammesso al Fondo, una quota (7) che viene versata in oro (modificabile o riveduta ogni 5 anni con la maggioranza dei 4/5 dei voti complessivi, previo consenso del paese interessato), solo per una parte e precisamente per il minor importo fra il 25% della quota e il 10% del totale delle disponibilità nette in oro e in dollari USA possedute dal paese membro (Gold Tranche); la parte rimanente andrà versata in valuta del paese. Con l'accordo del 17-18 dicembre '71 le quote sono espresse in D.S.P. (cfr. più avanti). Successivamente al 1978, pur essendo previsto che il 25% deve essere versato in D.S.P. o "monete di riserva" stabilite -vale a dire: dollaro statunitense, marco, sterlina inglese, yen, franco francese (Reserve Tranche)- è invalso l'uso che la quasi generalità dei paesi membri versi le proprie quote in moneta nazionale.
Come principio di ordine generale lo Statuto del F.M.I. ha previsto la possibilità di aumento delle quote (generalizzato a tutti i paesi membri, oppure in via speciale per singoli paesi, oppure per l'adesione di nuovi paesi al Fondo stesso, in ogni caso con delibera da approvare a maggioranza qualificata) ad intervalli di 5 anni. Modifiche significative si sono avute nelle modalità di attuazione senza però intaccare i princìpi fondamentali; ricordiamo l'emendamento in base al quale a tutt'oggi le revisioni delle quote devono avvenire "a intervalli di non più di 5 anni" e soprattutto quella relativa a "una maggioranza dell'85% dei voti totali" richiesta "per qualsiasi cambiamento delle quote", alzandone quindi il tetto precedentemente fissato all'80% che non garantiva più, in seguito alla ripartizione generale delle quote, l'egemonia statunitense. Va sottolineato come gli USA abbiano spinto in tale direzione per conservare -de facto- il diritto di veto, conseguentegli da un potere di voto che era ed è attestato a circa il 20% (8).
Pur se la quota si è modificata in percentuale nel tempo, rimane comunque il punto di riferimento principale sulla cui base calcolare l'importo dei prelievi effettuabili dal paese membro. La revisione delle quote non è in funzione solo dell'ingresso di nuovi soci, come nel caso della Russia e degli altri nuovi Stati sorti all'est dopo la disintegrazione dell'impero sovietico, ma è anche indice del riproporzionamento del rapporto di forza economica tra gli Stati -di fatto quelli più ricchi e potenti- che fanno parte dell'istituzione.
Per quel che riguarda le altre voci di entrata del F.M.I., oltre che dalle quote sottoscritte dai paesi, le risorse provengono dalla vendita di oro, dall'indebitamento a breve, dalla commissione sulle concessioni dei prestiti, dalle remunerazioni dei crediti concessi.

Potere di voto
Nello stabilire il sistema del diritto di voto, cioè quanto pesa il potere di chi decide cosa, per Statuto venne attribuita a ciascun paese un'assegnazione fissa, 250 voti più 1 voto addizionale per ciascuna parte della sua quota equivalente a 100mila $ (9).
Le quote maggiori andarono agli Stati Uniti: 2750 milioni di $ (28,03% del potere di voto); Gran Bretagna: 1300 milioni di $ (13,38% del potere di voto); Unione Sovietica [che non ratificò successivamente l'accordo]: 1200 milioni di $ (12,37% del potere di voto); Cina: 550 milioni di $ (5,81% del potere di voto); Francia: 450 milioni di $ (4,80% del potere di voto).

Altri obblighi
Oltre al già citato versamento delle quote, sempre sulla base dello Statuto è opportuno soffermarsi su tutta un'altra serie di obblighi, cui i paesi membri sono vincolati nell'ottica comunque gerarchico-piramidale che caratterizza il F.M.I. stesso, che nell'insieme danno la misura delle pesanti interferenze di natura monetaria (di quelle economico/sociali parleremo nella seconda parte) attuate da chi, appunto, detiene effettivamente le leve di tale istituzione:
-i membri non possono vendere o acquistare oro a prezzi che oltrepassano gli scarti dalla parità, fissati dal Fondo; lo stesso dicasi per le operazioni di compravendita di una valuta in termini di un'altra valuta;
-ogni membro assume l'impegno di collaborare con il Fondo per promuovere la stabilità dei cambi; deve inoltre consentire che nel proprio territorio avvengano cambi che non si allontanino dalla parità, salvo gli scarti ammessi dal Fondo, e che comunque non significhino la sostituzione di una moneta stabile con una erratica, ma solo la modifica del livello di stabilità;
-in linea generale non è concesso modificare la parità monetaria se non per correggere squilibri fondamentali o comunque solo dopo consultazioni con il Fondo. Se viene proposta una variazione in aggiunta al altre eventuali precedenti che non supera il 10% della parità, il F.M.I. non può sollevare obiezioni; oltre il 10% e fino al 20% il F.M.I. esprime il suo parere entro 3 giorni, riservandosi un periodo più lungo qualora la variazione richiesta superi il 20%. Rimane la facoltà di modificare la parità della propria moneta qualora ciò non abbia effetto sulle operazioni internazionali di membri del Fondo. Ad ogni modo il Fondo, a maggioranza dei voti, può effettuare modifiche proporzionali uniformi nelle parità delle monete di tutti i membri a condizione che ci sia l'approvazione da parte di tutti quei membri che hanno il 10% o più del totale delle quote. Resta comunque ferma la possibilità del paese membro di mandare comunicazione del suo parere contrario entro 72 ore dalla decisione del Fondo; il valore in oro delle attività del Fondo verrà mantenuto tramite prelievi o conferimenti da parte dei membri se si verificassero variazioni nella parità aurea e nel corso dei cambi delle rispettive monete;
-i membri sono obbligati ad astenersi da restrizioni sui pagamenti correnti internazionali e da discriminazioni valutarie;
-i membri hanno l'obbligo di fornire al Fondo informazioni necessarie affinché questo conduca le sue operazioni (disponibilità, produzione, importazione ed esportazione di oro, importazione ed esportazione di merci, bilancia dei pagamenti, investimenti internazionali, reddito nazionale, indici dei prezzi, quotazioni di valute estere, ecc.);
-è impegno di ogni membro non effettuare transazioni con paesi non membri contrari a quanto previsto nell'accordo monetario e collaborare con il Fondo al fine di applicare nei propri territori misure adatte ad impedire operazioni con i suddetti.

Facoltà
E' facoltà di ogni paese membro usare delle riserve del Fondo mediante acquisti contro propria valuta, che sono sottoposti comunque ad alcune condizioni e limitazioni:
-tali acquisti sono "gravati" di provvigioni da pagare in tutto o in parte in oro;
-il membro acquirente deve dichiarare che la valuta che acquista gli è necessaria per fare pagamenti nella stessa valuta e che non sono in contrasto con le disposizioni dell'Accordo;
-lo Statuto del Fondo riserva trattamenti differenziati nei confronti dei paesi che si trovano rispettivamente in condizioni di debito o di credito. Siccome esistono dei limiti agli aumenti delle disponibilità del Fondo di una data moneta, l'indebitamento di quel dato paese non può superare certi livelli. Ci sono invece limiti, sia pur non chiaramente stabiliti, alla diminuzione di disponibilità di una certa moneta da parte del Fondo, il che vuol dire una bilancia dei pagamenti di quel paese in attivo. Il Fondo in tal caso -e può farlo in via discrezionale e non automaticamente- dichiara "scarsa" una valuta e ciò avverrà quando appunto la diminuzione della disponibilità della moneta abbia superato certi limiti. Il Fondo poi potrà "proporre" che il paese in questione gli presti o gli venda, contro oro, la propria valuta. Anche se il Fondo volesse avere in prestito tale valuta da altro paese sarebbe necessario un preventivo assenso del paese la cui valuta è stata dichiarata insufficiente; in tal caso gli acquisti della stessa potranno essere sottoposti a razionamento, cioè i vari paesi potranno porre restrizioni al commercio della valuta in questione. Energica è invece l'azione verso quei paesi la cui moneta abbonda nel Fondo; essi saranno tenuti, infatti, a riscattarne una parte alla fine di ogni esercizio finanziario (10);
-l'acquisto proposto -nei 12 mesi antecedenti- non deve determinare un aumento delle disponibilità del Fondo nella moneta del paese acquirente, in misura superiore al 25% della sua quota; ad ogni modo tali disponibilità non potranno eccedere il 200% della quota. La precedente limitazione del 25% si applicherà solo nel caso in cui, con l'acquisto in questione, le disponibilità in valuta di quel membro da parte del Fondo, abbiano ad eccedere il 75% della sua quota.
Il Fondo, comunque, può non tenere conto di queste limitazioni nei confronti di quei paesi che non ricorrono spesso e largamente alle sue risorse. Qualora però ritenga che un paese le usi per obiettivi contrari all'Accordo, può inviare al membro una nota -in cui tra l'altro stabilisce un termine per la risposta- e comunque imporre allo stesso limiti di utilizzo. Se la risposta non è inviata o è ritenuta insoddisfacente, può prolungare nel tempo le limitazioni o anche, dopo un ragionevole preavviso, dichiarare decaduto il membro dal diritto d'uso delle risorse stesse.
Consentiti, però, sono quei movimenti di capitali di ragionevole ampiezza, richiesti per l'espansione delle esportazioni e che si verifichino nel corso ordinario di affari commerciali, bancari o di altra natura.
E' possibile far uso delle disponibilità del Fondo, al di là di queste limitazioni, per i trasferimenti di capitali, qualora la richiesta in valuta sia fatta da membri la cui moneta in quel momento è posseduta dal Fondo in misura inferiore al 75% della quota del membro, durante un periodo immediatamente precedente non inferiore a 6 mesi. Tuttavia tali acquisti non potranno, in ogni caso, far aumentare o diminuire la disponibilità del Fondo della valuta richiesta oltre il 75% della quota del membro stesso. Ogni membro ha la facoltà di riacquistare con oro dal Fondo ogni disponibilità che questi abbia nella sua moneta eccedente la sua quota. Comunque alla fine di ogni esercizio il membro è tenuto a riacquistare in oro o in moneta convertibile una parte delle disponibilità del Fondo nella sua moneta, salvo che le sue riserve monetarie (11) siano diminuite durante l'anno in misura superiore all'aumento verificatosi nelle disponibilità possedute dal Fondo nella sua valuta. Se non si verifica tale condizione, vi è in ogni caso l'obbligo del riacquisto che può essere bloccato se:
-le riserve monetarie del membro siano al di sotto della sua quota;
-le disponibilità del Fondo nella valuta del membro siano al di sotto del 75% della sua quota;
-le disponibilità del Fondo in qualsiasi valuta, che debba essere usata, siano al di sopra del 75% della quota del membro in questione.

Bilancia dei pagamenti
Al F.M.I.-B.M., le uniche cifre che interessano veramente sono quelle della bilancia dei pagamenti. Nel prosieguo di questo lavoro, quando analizzeremo gli effetti delle misure economico/sociali imposte dalle due istituzioni finanziarie, si evincerà meglio come spessissimo ci sia poco da rallegrarsi del passaggio da un passivo ad un attivo della bilancia dei pagamenti, in quanto aspetto fittizio e illusorio del progresso di un paese, cortina fumogena sui suoi disagi e sul suo crescente impoverimento sociale. Proprio perchè posta come obiettivo della politica di aggiustamento strutturale del F.M.I., che vedremo un po' più approfonditamente in seguito, senza per questo trattare esaustivamente la questione dal punto di vista dell'astratta teoria economica, è opportuno, ai fini dell'utilità politica di questo studio, soffermarcisi brevemente.
La bilancia dei pagamenti è un conto nel quale vengono raggruppati in maniera omogenea e standardizzata tutti gli incassi e i pagamenti che avvengono tra un paese e il resto del mondo in termini di transazioni di beni, servizi e denaro.
Si compone di tre parti: una intitolata "partite correnti" (nuovi investimenti per esportazioni e importazioni, redditi da servizi -rimesse degli emigrati, noli, turismo-, redditi da investimenti, trasferimenti unilaterali); una seconda intitolata "movimenti di capitali" -investimenti a lungo termine, diretti o di portafoglio- distinti in pubblici e privati; infine una terza parte intitolata "movimenti monetari" -aumento o diminuzione delle riserve auree e valutarie, aumento o diminuzione nella posizione creditizia ufficiale, e variazioni nelle attività e passività delle aziende di credito verso l'estero.
Poichè dunque sono compresi incassi, pagamenti e fenomeni creditizi, nel suo insieme la bilancia dei pagamenti non può che risultare in pareggio, dunque in equilibrio. Parlare di squilibrio della bilancia dei pagamenti (12) perciò vuol dire riferirsi solo ad una parte delle transazioni e non alla totalità di esse. La parte che si considera -è ormai generalmente accettato- riguarda quella delle "partite correnti"; in seguito si è inteso ricomprendere anche il saldo di base: partite correnti, cioè, più movimenti di capitale a lungo termine (in tal modo si pone in luce non solo l'effetto sugli scambi, ma anche quello sugli investimenti, sulla situazione delle riserve, sul cambio, sulla posizione a vista e a breve termine del paese nei confronti degli altri). In altre parole con il concetto di saldo di base vuole intendersi in che misura si è dovuto provvedere con esborsi valutari o di altro tipo quando partite correnti o movimenti di capitale a lungo termine abbiano dato un saldo negativo; e viceversa, in che misura i movimenti monetari abbiano registrato una situazione di avanzo. Va ad ogni modo tenuto presente che, nonostante il saldo di base sia stato accolto nella prassi e dagli studiosi, non tutti sono d'accordo sulla sua validità come misura del disavanzo della bilancia dei pagamenti.
Riguardo dunque ad uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti le questioni sul tappeto sono come risolverlo (adjustment process) e come affrontare nell'immediato il problema del finanziamento dell'operazione che generalmente si pone in termini di liquidità internazionale.
Sostanzialmente uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti può verificarsi per tre ragioni:
a) la domanda interna può rivelarsi inadeguata: o troppo alta o troppo bassa; ciò a causa di un aumento o di una diminuzione della domanda sia dello Stato -per consumi o investimenti- sia dei privati -perchè ad esempio è variata la propensione al risparmio. In relazione alla propensione all'importazione, il livello della domanda si tradurrà in misura maggiore o minore in una variazione di quella di produzione estera, con pressione quindi sulla bilancia dei pagamenti;
b) le produzioni di un dato paese sono divenute troppo o troppo poco competitive a causa di un aumento della produttività -o nel paese o nei paesi concorrenti sul mercato internazionale- che si riflette, attraverso le variazioni dei costi, sul commercio internazionale;
c) i movimenti di capitale che si verificano sono di ampiezza tale da non compensare il saldo della bilancia dei beni e servizi. All'origine di tale situazione può essere la crisi sul mercato dei titoli, l'esistenza di differenziali nei saggi di interesse, l'attrazione esercitata da un mercato finanziario più organizzato, ecc.

Forme dell'intervento finanziario fondomonetarista

Premessa
Le possibilità di accesso dei paesi membri alle risorse del Fondo (13) sono previste sia con le ordinarie forme di credito, sia con le speciali 'facilitazioni' create via via negli anni.
Questo perchè il Fondo riconosceva che per la varietà delle cause che possono produrre squilibri della bilancia dei pagamenti dovessero essere predisposti strumenti finanziari differenziati, spesso reciprocamente indipendenti quanto alle condizioni di accesso: si tratta appunto dell'insieme delle disponibilità (facilities o policies) speciali, che hanno mutato a fondo lo schema base delle forme di sostegno finanziario esercitate dal Fondo. Caratteristiche comuni per la concessione di tutte le varie forme di credito sono, dal punto di vista del Fondo, la coerenza con le norme statutarie e il carattere di temporaneità nell'uso delle risorse.

Diritti normali di prelievo (D.N.P.)
I diritti normali di prelievo costituiscono la forma originaria di prelievo e sono propriamente swaps (14) tra monete rigidamente proporzionali alle quote versate. Attraverso successive tranches, un paese può ottenere determinate quantità di valuta (segnatamente dollari USA) trasferendo al Fondo equivalenti ammontari della propria. Quando il Fondo, che all'inizio detiene il 75% della quota della moneta di quel paese, entra in possesso di un importo pari al 200%, il meccanismo si arresta. A tale stadio il paese ha ottenuto valuta corrispondente al 125% della propria quota, una parte della quale (il 25%) è garantita dall'oro versato al momento dell'adesione al F.M.I. A parte il primo 25% (quello garantito dal metallo e che perciò si chiama gold tranche) che viene concesso automaticamente per il periodo di un anno, le successive 4 tranches di credito (credit tranches) sono condizionate all'accettazione da parte del F.M.I. dei motivi addotti dallo Stato membro per ottenerne il finanziamento e agli impegni che questi assume per ristabilire un certo equilibrio nella bilancia dei pagamenti (15). Particolari casi di deroga nel superamento di detti limiti sono a discrezione del Fondo. Comunque il termine massimo di rimborso è fissato in 3-5 anni (artt.V/3 e V/4 dello Statuto). L'ammontare, quindi, che un paese membro può prelevare dipende dalle risorse a disposizione, dal numero di facilitazioni esistenti nel periodo preso in esame e se la facilitazione richiesta è prevista per il paese in questione.

Stand-by arrangement (S.B.A.)
Introdotta nel '52. Si tratta di una linea di credito che il F.M.I. apre al paese che ne fa richiesta, prelevabile in altri paesi contro cessione della propria valuta entro un dato periodo e fino ad un dato importo. Può essere utilizzata in una o più riprese solitamente per un periodo di 12 mesi rinnovabile -in taluni casi per periodi di 6 mesi- (16), fino ad un ammontare massimo concordato. A differenza dei D.N.P. di cui al punto precedente, il paese preleva le somme solo al momento dell'effettivo bisogno e quindi viene messo in grado di rendere più flessibile la propria azione in materia. La concessione di uno stand-by è sempre preceduta da un accordo tra F.M.I. e paese circa le misure di politica economica (provvedimenti fiscali, monetari, valutari -in genere restrittivi) che il richiedente è tenuto a prendere e che trovano specificazione in un documento detto "lettera di intenti", il cui contenuto sostanzialmente rispecchia il programma di aggiustamento strutturale (cfr. la seconda parte).
Gli accordi sono stipulati tra Fondo e membri, per mezzo delle loro banche centrali, fino alla concorrenza del 25% oltre l'ammontare totale della quota rispettiva. Mediante questa operazione il paese interessato può disporre delle somme ad esso assegnate per sopperire a deficit temporanei della sua bilancia dei pagamenti. In genere, previamente, il Fondo invia una commissione di tecnici per studiare la situazione economica del paese richiedente. Se il paese viene considerato "solvibile", il Fondo formula determinate raccomandazioni cui deve sottostare la politica economica di quello Stato: a sua volta esso deve formulare una "dichiarazione di intenti" (letter of intent), firmata dal ministro competente e dalla banca centrale, che comprende specifici impegni e clausole di comportamento nei diversi campi della politica economica, creditizia, fiscale, salariale, ecc. del governo. A sua volta il Fondo, ricevuta la lettera di intenti, inizia a redigere il testo dello S.B.A. che, rispetto a quella, è un documento meno complesso stilato in punti secondo uno schema tipico in cui sono fissati gli scopi dell'accordo, l'ammontare del credito disponibile, i termini del rimborso, gli oneri finanziari e i casi in cui decade il diritto del paese a far uso del credito. La lettera di intenti viene allegata allo S.B.A.
Se inizialmente il Fondo consentiva che tale linea di credito potesse essere prelevata in una sola volta, a partire dal settembre '68 si predispose una norma relativa alla rateizzazione dei prelievi accompagnati di volta in volta da clausole di protezione definibili anche sostanzialmente come clausole di comportamento, il cui non adempimento comportava l'interruzione del credito. Per quanto riguarda il rimborso, questo deve avvenire entro 3-5 anni con possibilità che il paese usufruente possa chiedere la rinegoziazione della scadenza.

Compensatory financing facility (C.F.F.)
I "Finanziamenti Compensatori" furono istituiti nel '63 a favore dei paesi produttori di materie prime (cioè i prodotti di base relativi alle esportazioni come cereali e altri prodotti agricoli) allo scopo di fronteggiare gli squilibri delle loro bilance dei pagamenti derivanti dalle oscillazioni dei prezzi internazionali dei beni in questione, per un ammontare nelle casse del F.M.I. di valute estere all'incirca corrispondente ai mancati introiti da esportazione. Il tutto a due condizioni che dovevano entrambe essere riconosciute dal F.M.I., e cioè che la caduta delle esportazioni si fosse verificata in circostanze contingenti e comunque non controllabili dal paese membro e che inoltre questi, in accordo con il F.M.I., adottasse misure idonee per riequilibrare la bilancia dei pagamenti.
Questi finanziamenti supplementari che si aggiungevano a quelli ottenibili con la gold tranche e con le tranches creditizie, all'atto della loro istituzione non dovevano superare il 25% della quota del paese membro; come per le tranches del prelievo ordinario, lo Stato membro è obbligato a riacquistare la propria moneta nazionale ceduta al Fondo per le transazioni in C.F.F., in un arco di tempo compreso fra i 3 e i 5 anni dalla data dell'ultimo prelievo, in 8 rate trimestrali; nel settembre '66, furono introdotte delle innovazioni in base alle quali il limite dei prelievi veniva elevato al 50% con la particolarità che, ad eccezione di calamità naturali e situazioni di emergenza, non poteva essere superato il tetto massimo del 25% della quota per ogni periodo di 12 mesi. Nel dicembre '75 l'ammontare massimo che un paese membro poteva prelevare, durante un periodo di 12 mesi, fu elevato dal 25% al 50% della quota; mentre il tetto massimo dal 50% al 75%. Da tener presente che, a partire dal '66 appunto, i prelievi compensativi venivano esclusi dal complesso delle altre facilitazioni non pregiudicando così la possibilità di effettuare diversi tipi di prelievi entro l'ammontare massimo consentito senza che questo fosse intaccato dai C.F.F.
Da fonti statistiche è possibile rilevare come a soli due anni di distanza dalle innovazioni introdotte nel '75 l'ammontare complessivo dei prelievi effettuati da una cinquantina circa di paesi abbia raggiunto Diritti Speciali di Prelievo (D.S.P., cfr. più avanti) 2548 milioni, più del doppio dell'ammontare prelevato nei 13 anni precedenti, cioè D.S.P. 1221 milioni. Nel 1981 l'accesso al C.F.F. è stato reso possibile anche a quei paesi membri in difficoltà nei conti con l'estero per aumenti eccessivi dei costi di importazione dei cereali. Il limite di prelievo sia per il calo di esportazioni sia per l'aumento dei costi dei cereali importati è del 100% della quota, mentre la quantità massima di risorse accessibili in base al C.F.F. "integrato" del 1981 è fissata al 125% della quota.

General arrangement to borrow (G.A.B.)
Oltre al mezzo diretto di aumento delle quote, il F.M.I. può accrescere le proprie risorse attraverso i G.A.B. (accordi di massima di credito reciproco), accordi che furono stipulati per periodi distinti di attività. Il F.M.I., infatti, promosse delle negoziazioni con i paesi del "Gruppo dei Dieci" (17) -paesi più ricchi- per far fronte alle difficoltà create per la sterlina e il dollaro (monete principali del F.M.I.) agli inizi degli anni Sessanta, da trasferimenti di capitali a breve termine. Proprio in questo periodo il Gruppo dei Dieci mise a disposizione del Fondo risorse aggiuntive fino a 6 mld di $ mediante appunto i GAB. Questi formalmente si basano sull'art. VII sez. 2 dello Statuto del F.M.I.; è un accordo con il quale i dieci paesi si impegnano a mettere a disposizione del Fondo importi nella propria valuta entro massimali prestabiliti, in modo che esso sia in grado, in caso di bisogni supplementari, di far fronte alle richieste di prestiti da parte di un paese membro.
L'attivazione dei G.A.B. si ha in seguito ad accordi interni al Gruppo dei Dieci rispetto cui il F.M.I. agisce come intermediario.

Buffer stock financing facility (B.S.F.F.)
Dietro pressioni dei Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.) produttori di materie prime, F.M.I. e B.M. intervennero -nel giugno '69- per finanziare progetti di stabilizzazione dei prezzi dei prodotti primari. Venne così introdotta la B.S.F.F. destinata ad aiutare i paesi membri nel finanziamento di tali progetti che, per essere ottenuti, richiedevano come condizioni sia l'esistenza di problemi nella bilancia dei pagamenti, sia la cooperazione con il F.M.I. nella ricerca di soluzioni atte a risolvere le difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Durante un periodo di 12 mesi era possibile per il paese membro ritirare fino al 50% della propria quota; qualora tale operazione fosse fatta congiuntamente ad una di compensatory financing, allora il limite massimo di prelievo consentito sarebbe stato fino al 75% della quota.

Diritti speciali di prelievo (D.S.P.)
I Diritti Speciali di Prelievo (S.D.R.: Special Drawing Right) (18), istituiti sul finire del '69, rappresentano un "conto speciale", distinto dalla contabilità dei prelievi ordinari. E' un nuovo strumento di pagamento -una vera e propria moneta internazionale- emessa dal Fondo e distribuita gratuitamente ai paesi membri in proporzione alle loro quote. Sua funzione era essere unità di conto sia all'interno che al di fuori del sistema del F.M.I. Essendo il dollaro la principale valuta di riserva, la liquidità internazionale dipendeva essenzialmente dall'evoluzione della bilancia dei pagamenti USA. La decisione di istituire il D.S.P. trasse quindi origine dall'opinione che il mondo si stesse avviando, con il riequilibrio del disavanzo esterno degli USA, verso un periodo di scarsità di riserve. In seguito alla ricostruzione economica e al riassestamento della propria bilancia dei pagamenti, le disponibilità monetarie in $ dei vari paesi (Stati Uniti esclusi, quindi) aumentarono in maniera vertiginosa tanto da superare le riserve auree USA, alimentando così l'inflazione mondiale; processo avviatosi già agli inizi degli anni Sessanta. Ciò non toglie che in campo monetario il punto di riferimento sia rimasto il dollaro che, sganciato da una quotazione fissa, ha visto accrescere piuttosto che diminuire il proprio ruolo. L'oro stesso, pur svincolato dalla moneta americana (19), resta comunque una componente importante delle riserve degli Stati e le oscillazioni del suo valore costituiscono un indicatore significativo dell'andamento dei mercati.
Inizialmente l'unità D.S.P. era espressa in peso d'oro, gr 0,888671 di oro fino, coincidente con la parità del dollaro USA a 35 $ per oncia di oro fino. Dal 1/7/'74, tuttavia, anche l'unità D.S.P. ha abbandonato la parità aurea; conseguentemente il suo valore è stato calcolato in base ad una paniere di valute (20): si tratta delle valute dei 16 paesi che singolarmente coprono l'1% o più del commercio mondiale, nel periodo '68/'72, e la valuta di ogni paese entra a comporre il paniere proporzionalmente al peso che riveste nel commercio mondiale o anche in base al prodotto interno lordo (P.I.L.). Dal gennaio del 1981, allo scopo di rendere il D.S.P. concorrenziale con altri strumenti di riserva, il paniere è stato ridotto a 5 valute: dollaro USA, marco tedesco, yen giapponese, franco francese e sterlina inglese, valute il cui peso è stato successivamente rivisto. Essendo il D.S.P. un paniere di quantità fisse di valute, i pesi delle valute nel paniere variano in percentuale al variare dei cambi. I D.S.P., dunque, non sono garantiti da oro, né sono in esso convertibili. La designazione del paese che fornisce la valuta richiesta è effettuata dal Fondo, tenendo conto della posizione favorevole della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve complessive. In ogni caso, il prestito non può essere utilizzato per operazioni di tipo speculativo. Sono utilizzabili dai loro titolari per ottenere in cambio la valuta estera necessaria ad effettuare i pagamenti internazionali.
L'ammontare globale dei D.S.P. da emettere (o da cancellare) viene stabilito dal Consiglio dei Governatori con maggioranza dell'85%. Come si diceva prima, la distribuzione annuale di D.S.P. è gratuita e calcolata in proporzione alle rispettive quote dei paesi membri.

Oil facility
Furono introdotte al fine di facilitare il finanziamento dei deficit della bilancia dei pagamenti dei paesi importatori di greggio all'indomani della crisi petrolifera e del relativo aumento del prezzo del petrolio nel 1973, stabilito dai paesi riuniti dell'OPEC in seguito agli avvenimenti politici e militari nello scacchiere mediorientale. Questa situazione si rivela fattore scatenante di due effetti improvvisi e tra loro complementari: i paesi esportatori, infatti, vedono incrementare il surplus della loro bilancia dei pagamenti, senza d'altra parte volere o essere in grado di eliminarlo attraverso spese e investimenti all'estero altrettanto tempestivi, mentre i paesi importatori si trovano a fare i conti con un deficit petrolifero che incide negativamente sull'equilibrio della loro bilancia dei pagamenti.
Prendendo in prestito risorse dai paesi in forte eccedenza, il F.M.I. è stato in grado di raccogliere disponibilità valutarie che ha successivamente messo a disposizione dei paesi membri più colpiti dalla crisi, agevolando così il superamento delle temporanee difficoltà. Tale assistenza peraltro non veniva concessa nel caso in cui il deficit petrolifero fosse compensato da avanzi registrati in altre voci della bilancia stessa. Per tale tipo di prelievo non esiste un limite massimo formale, se non quello in ragione del deficit petrolifero e solo se questo incida sulla bilancia dei pagamenti tanto da causare un saldo negativo. La durata di tale sportello ha riguardato il periodo '74/'76 e fu finanziato da accordi di prestito tra il F.M.I. e 15 paesi membri più la Svizzera. Tale accordo, val la pena rilevare, vide per la prima volta nella storia del F.M.I. la non partecipazione degli USA. Pur rappresentando l'intervento più importante del Fondo in quel periodo, tale linea creditizia ha solo in parte coperto i disavanzi provocati dal rincaro del petrolio.

Trust fund
Nell'àmbito del processo di riforma della prima metà degli anni settanta, le riserve auree costituite presso il Fondo sono state destinate per una parte alla restituzione agli Stati membri e per l'altra alla vendita tramite aste pubbliche. Con il ricavato della vendita, dato dalla differenza fra il prezzo di mercato dell'oro e il prezzo ufficiale vigente in precedenza, si è costituita una disponibilità finanziaria, la Trust Fund o "Fondo Fiduciario". Istituito dunque nel '76 con l'intento di fronteggiare le difficoltà incontrate dalle bilance dei pagamenti dei P.V.S. con reddito più basso e più colpite dal rincaro del petrolio, si tratta di uno strumento attraverso il quale i paesi che hanno un reddito fino a 300 DSP (nel '73), e proporzionalmente alle loro quote, possono disporre di risorse aggiuntive derivanti dai profitti su metà delle vendite di oro e da contributi volontari a fondo perduto da parte di alcuni paesi membri. Prima di farne richiesta al Fondo il paese richiedente dovrà avere avviato ragionevoli sforzi definiti in un programma di stabilizzazione di 12 mesi. La durata di tale linea di credito si è protratta dal luglio '76 fino all'aprile del 1981; le risorse ancora inutilizzate a quella data furono trasferite ai S.A.F. (cfr. più avanti).

Extended fund facility
Questa facilitazione fu introdotta nel '74 per concedere finanziamenti a medio termine e di ammontare maggiore rispetto a quelli concessi con le normali tranches creditizie a quei paesi membri che si trovavano con serie difficoltà di natura strutturale nella bilancia dei pagamenti, a prescindere dalla connessione tra i loro problemi finanziari ed il mantenimento della stabilità dei cambi, superando per la prima volta la natura di temporaneità delle linee creditizie del Fondo. In generale usufruiscono di questo tipo di aiuto i P.V.S., quei paesi che più frequentemente si trovano in una situazione di grave squilibrio della bilancia dei pagamenti relativo a errati provvedimenti nella produzione e nel commercio, con diffuse distorsioni dei prezzi e dei costi sono diffusi. I prelievi con la E.F.F. sono rateizzati e soggetti a clausole di comportamento. Le risorse -previa autorizzazione- possono essere prelevate dal Fondo per un periodo di tre anni per un ammontare pari al 140% della quota del paese membro.
Il periodo di rimborso è di 4-8 anni con possibilità di anticipo in caso di favorevole situazione di bilancia dei pagamenti.

Supplementary financing facility
Il F.M.I. mette a disposizione risorse finanziarie attraverso questa facilitazione creditizia supplementare -istituita nel 1977- nei riguardi di quei paesi membri che hanno problemi di pagamento per un ammontare rilevante in relazione alle dimensioni delle loro economie nazionali e delle quote nel Fondo stesso. Naturalmente le necessità non devono essere tali da poter essere soddisfatte mediante il ricorso alle normali 4 tranches creditizie, il periodo di aggiustamento deve essere relativamente lungo e quello di rimborso superare i 3-5 anni; condizioni diverse, infatti, sarebbero risolvibili con un semplice accordo stand-by.
Caratteristica di tali crediti è la loro elevata liquidità: infatti se il paese finanziatore ne avesse bisogno -sempre in caso di deficit della propria bilancia dei pagamenti- potrebbe esigerli tramite una semplice richiesta. Inoltre i paesi finanziatori possono cedersi fra loro i crediti concessi senza per questo rivolgersi previamente al Fondo o ad altre istituzioni ufficiali.

Structural adjustment facility (S.A.F.)
Istituita nel 1986 per i paesi a basso reddito (con reddito procapite annuo, cioè, di circa 600 $), questa "facilitazione" fornisce assistenza per gli squilibri della bilancia dei pagamenti che necessitano di programmi di aggiustamento di medio termine e di carattere strutturale con prestiti che prevedono che il rimborso cominci 5 anni e mezzo dopo il prestito stesso.
Il limite massimo di accesso è il 70% della quota. Viene richiesto un documento di indirizzo strutturale ("policy framework paper"), una sorta di libro bianco triennale con l'assistenza di F.M.I. e B.M. (21) nel quale i dettagli di riforma strutturale, periodicamente aggiornati, il paese deve applicare negli anni successivi.
L'assistenza, come nel Trust Fund, avviene sottoforma di prestito e non con l'ordinario sistema di compravendita di moneta; le somme disponibili peraltro, pur contabilizzate in D.S.P., sono erogate in dollari USA ed ugualmente in dollari devono essere restituite al Fondo.

Enhanced structural adjustment facility (E.S.A.F.)
Istituita nel 1987 con gli stessi scopi del S.A.F.; il limite massimo di prelievo è del 250-350% della quota. Come per il S.A.F., i paesi membri richiedenti devono presentare un documento d'indirizzo strutturale (cfr. sopra) e sottoporlo al vaglio dei Consigli Esecutivi di F.M.I. e B.M.
Cambia il suo sistema di finanziamento, quindi anche le risorse in esso disponibili. Queste, infatti, sono fornite, quasi nella totalità, da prestiti e donazioni di soggetti esterni al Fondo. Le risorse prese a prestito o gratuitamente conferite al Fondo confluiscono appunto nell'E.S.A.F. distinto dalla struttura e dalle attività del Fondo e analogo dal punto di vista giuridico al Trust Fund. I programmi di aggiustamento strutturale promossi dai paesi membri in relazione all'ottenimento dei crediti E.S.A.F. possono essere sostenuti autonomamente da soggetti esterni al Fondo tramite propri prestiti direttamente concessi ai paesi interessati.

Compensatory and contingency financing facility (C.C.F.F.)
Istituita nell'agosto 1988 rimpiazza l'intera disciplina dei già menzionati C.F.F., pur mantenendone le caratteristiche fondamentali; l'elemento di novità è dato dal fatto che questa nuova disponibilità finanziaria può essere attivata soltanto se connessa con un programma di aggiustamento già in atto da parte dello Stato interessato. Il prelievo massimo consentito non potrà superare il 40% della quota del paese in questione e, in generale, non potrà essere superiore al 70% dell'ammontare del sostegno finanziario per il programma di aggiustamento in relazione al quale è stata attivata.

Indipendenza


(1) Come dati significativi della crisi mondiale di quegli anni è opportuno ricordare che il commercio mondiale, 55,9 miliardi di $ nel 1929, era sceso a 21,8 miliardi di $ nel 1932, ed ancora nel 1937/'38 era di soli 24,3 miliardi di $.
(2) Preconizzava un ritorno all'età dell'oro, sia pur con alcuni termini correttivi; l'Unitas, la moneta internazionale ipotizzata, avrebbe dovuto avere una parità riferita all'oro. Come camera di compensazione proponeva l'istituzione di un Fondo Internazionale di Stabilizzazione. Il principio cui il progetto mirava era la sollecitazione a politiche deflazionistiche per il mantenimento delle parità.
(3) Dal punto di vista tecnico prefigurava la creazione di una banca internazionale che, in relazione ai bisogni reali del commercio internazionale, doveva emettere una moneta, il Bancor. Tale moneta, utilizzata a livello sovranazionale, aveva il compito di far fronte alle influenze deflazionistiche della domanda mondiale e di sostenere quei paesi che registravano dei deficit nei loro conti con l'estero.
(4) Dopo la crisi di Suez nel '56, infatti, il ricorso al F:M:I: si fece rapidamente cospicuo; furono richiesti dapprima dollari, poi soprattutto valute di altri paesi.
(5) Il tasso di cambio è il prezzo che gli individui e le imprese pagano quando comprano con la propria moneta la valuta straniera necessaria per condurre operazioni d'affari con controparti straniere. Attraverso il controllo dei cambi si restringono le importazioni e/o i pagamenti per le transazioni invisibili (noli, assicurazioni, attività bancarie, turismo, pagamenti di interessi e di dividendi) e i movimenti di capitali.
(6) Per il sostegno a situazioni caratterizzate da gravi carenze del sistema economico e da squilibri finanziari strutturali intervengono i prestiti della Banca Mondiale.
(7) Per dare una determinazione scientifica all'ammontare della quota fu adottata la cosiddetta "formula" peraltro mai accettata formalmente, così composta:
a) 2% del reddito nazionale del 1940;
b) 5% delle riserve lorde al 1/7/'43;
c) 10% della valutazione massima delle importazioni del periodo 1934/'38;
d) 10% della valutazione massima delle esportazioni annuali del periodo 1934/'38.
La somma di a), b), c), d) andava aumentata in ragione del rapporto percentuale fra la media delle esportazioni annue del periodo 1934/'38 e il reddito nazionale dello stesso periodo.
(8) Va osservato che il potere di voto all'interno del F.M.I. si esplica a seconda delle situazioni contemplate, con diversi tipi di maggioranza. Senza perderci nei dettagli dei vari casi, va segnalato che per tutte le decisioni essenziali (modifiche dello Statuto stesso, modifiche delle quote dei singoli paesi, modifiche del regime monetario internazionale) è richiesta una maggioranza qualificata che percentualmente è stata strutturata in modo tale da assegnare agli Stati Uniti il reale potere decisionale.
(9) La formula per stabilire l'entità di tale potere di voto si può così riassumere:
x
250+ ----------- dove x indica la quota del paese
100000
(10) Se un paese ha bisogno di finanziamenti, può acquistare con la propria moneta un ammontare equivalente in valute diverse dalla propria -generalmente valute forti- o D.S.P. In tal modo il Fondo aumenta la propria disponibilità nella valuta del paese considerato e diminuisce la propria riserva di quella richiesta o di D.S.P. Entro un certo tempo il paese debitore è tenuto a riscattare la propria moneta con D.S.P. o con altre valute indicate dal Fondo.
(11) Riserva monetaria di un membro è la sua disponibilità netta ufficiale di oro, di valute convertibili di altri membri di valute di quei paesi non membri che il Fondo possa specificare.
(12) Per quanto il Fondo stesso non ne abbia mai dato una definizione precisa, per "squilibrio fondamentale" si intende indicare un'alterazione patologica dei conti con l'estero di natura non transitoria e non suscettibile di essere sanata con una semplice concessione creditizia dall'esterno.
(13) Da tener presente che il Fondo esige il pagamento di una commissione (Service Charge: costo del servizio) su ogni prelievo, salvo che sulla Gold Tranche, nonchè il relativo pagamento degli interessi. Il F.M.I. inoltre addebita un interesse al paese utilizzatore sull'eccedenza del suo prelievo rispetto alla quota.
(14) Letteralmente "baratto"; transazione finanziaria, o meglio, contratto, attraverso il quale due soggetti si obbligano a scambiarsi flussi di pagamento di interessi e/o divise nel tempo secondo modalità prestabilite. Con questo contratto è dunque possibile gestire i rischi connessi alle variazioni dei cambi e dei tassi senza peraltro comportare alcun ulteriore rischio di natura creditizia.
(15) Più precisamente una seconda tranche del 25% della propria quota concessa a discrezione dal Fondo se la domanda del membro è fondata e con l'unica richiesta di compiere sforzi ragionevoli per risanare il deficit. La concessione delle altre tre tranches del 25% ciascuna (fino ad un ammontare totale del 125% della propria quota) è soggetta ad una serie di condizioni più dure.
(16) Una deroga a tale principio si verificò per la prima volta nel gennaio 1977 con la concessione alla Gran Bretagna per 24 mesi di uno stand-by pari a 3360 milioni di D.S.P.
(17) Trattasi dei 10 paesi più industrializzati del mondo (USA, Gran Bretagna, Germania Federale, Francia, Belgio, Olanda, Italia, Svezia, Canada e Giappone, più la Svizzera, membro onorario dal dicembre '83). Tale gruppo non fa parte della struttura formale del F.M.I., ma è ad esso collegato tramite i G.A.B., che prevedono per i suddetti paesi la facoltà di fornire risorse al Fondo per finanziare i componenti del gruppo in difficoltà o, in speciali circostanze, anche paesi non industrializzati membri del Fondo.
(18) Possono essere utilizzati per trasferimenti tra paesi membri (in presenza di disavanzo della bilancia dei pagamenti) o tra questi e il Conto Generale del Fondo. I trasferimenti tra paesi membri possono avvenire o tramite transazioni designate dal F.M.I., dove quest'ultimo cioè interviene, indicando uno o più paesi cui fornire appropriati ammontari di valute contro D.S.P. da utilizzare, o tramite transazioni tra paesi membri senza l'intervento del F.M.I., effettuate sostanzialmente per riacquistare propria valuta nazionale.
Per quel che riguarda i trasferimenti fra partecipanti al Conto Generale, ve ne sono in di D.S.P. dai paesi partecipanti al Conto Generale per il riacquisto della propria valuta e per pagare gli oneri finanziari al Conto stesso in seguito all'utilizzo di risorse finanziarie del F.M.I.; i trasferimenti di D.S.P. dal Conto Generale ai partecipanti sono effettuati principalmente per ricostituire da parte dei paesi membri le loro disponibilità in D.S.P., in modo tale che la media sia quella di non meno del 30% dei D.S.P. ricevuti in assegnazione.
(19) La non convertibilità del dollaro in oro fu dichiarata da Nixon il 15/8/'71, lasciando in tal modo fluttuare il cambio della moneta statunitense con le altre. Non entrando nel merito, si trattò, senza nemmeno una discussione formale all'interno delle strutture competenti del Fondo, di una decisione presa unilateralmente sulla base delle mutate condizioni storiche, al fine di mantenere l'egemonia statunitense.
(20) Al 2 luglio 1974 il rapporto fra il dollaro e il D.S.P., quale risultava dalla somma dei 16 valori, era 1 D.S.P.=1,206375 $.

(21) La B.M. concede prestiti settoriali e investimenti su singoli progetti, mentre l'attività del F.M.I. si esplica a condizione che nel paese vengano adottate determinate misure di politica macroeconomica.

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