FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: SGANCIAMENTO O DIPENDENZA?
Quando e perchè è nato il Fondo Monetario Internazionale? Chi lo controlla? Come è strutturato? Che tipo di finanziamento concede? A quali condizioni? Come è cambiato da Bretton Woods ad oggi? Nel 1994 cade il 50° anniversario delle istituzioni di Bretton Woods (FMI, BM, GATT). Un'opportunità per tornare a mettere in discussione degli strumenti di imperialismo economico
Origini storiche
Sul finire del secondo conflitto mondiale, per iniziativa congiunta degli USA
e della Gran Bretagna fu deciso di creare un ordinamento monetario internazionale
che non riproponesse quella che era considerata la negativa esperienza degli
anni trenta, cioè la guerra commerciale fatta di restrizioni commerciali
e crisi monetarie che aveva portato alla spirale depressiva di quegli anni e
poi alla seconda guerra mondiale (1); la conferenza monetaria e finanziaria
delle Nazioni Unite, tenutasi a Bretton Woods e preparata da due anni di discussione
sui piani valutari da adottare, si tenne nel luglio del '44 con la partecipazione
di 400 delegati di 44 paesi. La conferenza si suddivise in tre commissioni:
quella presieduta da H.D. White (il cui incarico era appunto quello di preparare
un piano concernente il costituendo F.M.I.), quella presieduta da J.M. Keynes
(con il compito di approntare un progetto di costituzione di una banca internazionale),
infine quella presieduta da E. Suarez, delegato messicano (presa in esame di
altri metodi di cooperazione finanziaria ed economica internazionale). L'esito
del lavoro delle commissioni fu polarizzato sostanzialmente dal vivace scontro
tra il delegato britannico e quello statunitense.
L'accordo che ne scaturì fu pertanto il frutto della mediazione tra il
piano americano da un lato, quello di White (Preliminary Draft Outline of Protocol
for an International Stabilization Fund of United and Associated Nations), più
ortodosso e 'conservatore' (2), e il piano inglese, quello di Keynes (International
Clearing Union), dal contenuto più 'innovativo' (3). Per meglio rendere
i termini dello scontro, l'economista Keynes, rappresentante britannico, aveva
messo a punto un progetto di F.M.I. con funzioni di unione di pagamento (Clearing
Union, appunto) nel cui àmbito venisse assegnato a tutti i paesi un piano
di reale parità anche in termini di diritto di voto. Era evidente l'obiettivo
della Gran Bretagna di poter usufruire, all'interno del F.M.I., di una maggioranza
relativa, di cui avrebbe beneficiato grazie all'influenza esercitata sui paesi
gravitanti nella sua area di dominio. Le ambizioni britanniche furono ridimensionate
dai delegati USA che, senza mezzi termini, fecero pesare il rapporto di forza
sviluppatosi fino ad allora nel corso della guerra imponendo il progetto White
e quindi il primato del dollaro; il Fondo vero e proprio infatti sarebbe stato
costituito dalle quote, di cui è evidente quindi il ruolo essenziale
nella struttura e soprattutto nel funzionamento del F.M.I., versate dai paesi
aderenti; dal loro ammontare sarebbe derivato sia il potere decisionale dei
diversi paesi, sia l'articolarsi dei loro obblighi e dei loro diritti finanziari
nei confronti
dello stesso Fondo. Lo Statuto ratificato nel luglio '44 entrò in vigore
nel dicembre '45, ma effettivamente in funzione a partire dal marzo '47, con
un'attività consistente a partire dalla seconda metà degli anni
Cinquanta (4).
Nello Statuto all'art. 1 sono tratteggiati gli obiettivi tutti riconducibili,
direttamente o indirettamente, alla volontà di espansione delle potenze
capitalistiche:
-promuovere la cooperazione monetaria internazionale;
-facilitare l'armonico sviluppo del commercio internazionale;
-promuovere la stabilità dei cambi (5) ed evitare svalutazioni monetarie
in reciproca concorrenza;
-favorire un sistema multilaterale di pagamenti ed eliminare le restrizioni
valutarie ostacolanti il commercio mondiale;
-mettere le risorse del Fondo a disposizione (con certe limitazioni) dei paesi
partecipanti per dar loro modo di correggere eventuali squilibri temporanei
delle bilance dei pagamenti mediante appunto operazioni in valuta a breve termine,
per evitare così il ricorso a misure unilaterali in campo commerciale
o monetario (6) .
Lo Statuto costituisce al tempo stesso un codice di comportamento in campo monetario
internazionale fissando alcune norme fondamentali:
-parità delle monete (cioè uguaglianza del loro potere d'acquisto)
di ciascun paese membro definite in oro o in dollari. Il riferimento alternativo
all'oro o al dollaro indicava implicitamente una relazione ben determinata tra
i due: la parità aurea del dollaro veniva infatti fissata in 35 $ per
oncia di oro fino di gr. 31,103, ovvero gr. 0,888671 per $; interventi delle
banche centrali per conservare le quotazioni della propria moneta entro i margini
del + o - 1% della parità;
-ciascun paese non poteva inoltre acquistare o vendere oro ad un prezzo superiore
o inferiore di oltre l'1% rispetto alla parità;
-predisposte procedure particolari e a maggioranza qualificata (cioè
l'85% del potere di voto complessivo) con cui il F.M.I. poteva deliberare una
variazione uniformemente proporzionale delle parità auree di tutte le
monete e quindi, in altri termini, del prezzo ufficiale dell'oro. Una disposizione
che, va notato, non è stata mai applicata nei casi di variazione della
parità;
-convertibilità delle monete almeno per i pagamenti correnti;
-sistema multilaterale dei pagamenti.
Quelle direttive di politica monetaria comportante per i paesi aderenti gli
obblighi di cui sopra, all'origine non si estendevano ai modi in cui ogni paese
doveva far fronte a squilibri della propria bilancia dei pagamenti, per quanto
fossero previste "comunicazioni".
Struttura organizzativa
Il F.M.I. ha una personalità giuridica con valenza sul territorio di
ciascun paese e conseguentemente con capacità di essere soggetto di contrattualità
pubblica e privata. Vi è totale incompatibilità tra cariche di
responsabilità nel Fondo e altre nei rispettivi paesi: chi fa parte del
suo staff deve rinunciare a collaborazioni, decorazioni e quant'altro da qualsiasi
governo e da ogni altra autorità o persona esterna all'istituzione.
Organi:
-il Consiglio dei Governatori è la sede che riunisce i rappresentanti dei vari paesi membri, nella figura di un governatore -o un governatore supplente- al più alto grado nella politica monetaria del proprio paese. Affronta le questioni più importanti come l'ammissione di un nuovo membro, l'aumento delle risorse del Fondo, la revisione delle quote, la modifica dello Statuto, i casi di espulsione, ecc.; generalmente si riunisce una volta l'anno, congiuntamente all'assemblea annuale della Banca Mondiale (B.M.), e il diritto di voto è proporzionale alla rispettiva quota del paese di appartenenza.
-il Consiglio di Amministrazione conta 22 membri, di cui i primi sei attribuiti ai paesi con le maggiori quote: USA, Gran Bretagna, Germania Federale, Francia, Giappone e Arabia Saudita; è l'organo che concretamente assicura gestione e funzione del F.M.I., deliberando sulla concessione dei prestiti, sulle linee di politica generale, sulle mozioni da presentare al Consiglio dei Governatori, ecc.; si vota assai raramente ed il metodo 'consuetudinario' per decidere è quello della ricerca del 'consenso'.
-il Direttore Generale è eletto ogni 5 anni con mandato rinnovabile dal Consiglio di Amministrazione e si serve di circa 1500 collaboratori; non può avere un'età superiore a 65 anni al momento della nomina. Sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i funzionari del Fondo, presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha diritto di voto solo in caso di parità. E' norma tacita, sin dalla formazione del F.M.I. che il direttore generale sia europeo, laddove è statunitense il presidente della B.M.; questo con l'assenso USA, che non voleva dare l'impressione di un proprio monopolio all'interno di due istituzioni che risultano essere organizzazioni speciali dell'ONU, anche se non tenute a presentare il proprio bilancio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
-si sono succedute nel tempo commissioni con compiti consultivi.
Le quote
Si accennava al ruolo di perno svolto dalle quote nella distribuzione reale
del potere all'interno del Fondo. La determinazione delle quote originariamente
espresse in dollari USA (successivamente ci soffermeremo sulle modifiche), non
senza contrasti fu definita sulla base di un insieme di fattori quali il reddito
nazionale, il commercio internazionale, le riserve auree, ecc. Ogni paese membro
deve sottoscrivere, per essere ammesso al Fondo, una quota (7) che viene versata
in oro (modificabile o riveduta ogni 5 anni con la maggioranza dei 4/5 dei voti
complessivi, previo consenso del paese interessato), solo per una parte e precisamente
per il minor importo fra il 25% della quota e il 10% del totale delle disponibilità
nette in oro e in dollari USA possedute dal paese membro (Gold Tranche); la
parte rimanente andrà versata in valuta del paese. Con l'accordo del
17-18 dicembre '71 le quote sono espresse in D.S.P. (cfr. più avanti).
Successivamente al 1978, pur essendo previsto che il 25% deve essere versato
in D.S.P. o "monete di riserva" stabilite -vale a dire: dollaro statunitense,
marco, sterlina inglese, yen, franco francese (Reserve Tranche)- è invalso
l'uso che la quasi generalità dei paesi membri versi le proprie quote
in moneta nazionale.
Come principio di ordine generale lo Statuto del F.M.I. ha previsto la possibilità
di aumento delle quote (generalizzato a tutti i paesi membri, oppure in via
speciale per singoli paesi, oppure per l'adesione di nuovi paesi al Fondo stesso,
in ogni caso con delibera da approvare a maggioranza qualificata) ad intervalli
di 5 anni. Modifiche significative si sono avute nelle modalità di attuazione
senza però intaccare i princìpi fondamentali; ricordiamo l'emendamento
in base al quale a tutt'oggi le revisioni delle quote devono avvenire "a
intervalli di non più di 5 anni" e soprattutto quella relativa a
"una maggioranza dell'85% dei voti totali" richiesta "per qualsiasi
cambiamento delle quote", alzandone quindi il tetto precedentemente fissato
all'80% che non garantiva più, in seguito alla ripartizione generale
delle quote, l'egemonia statunitense. Va sottolineato come gli USA abbiano spinto
in tale direzione per conservare -de facto- il diritto di veto, conseguentegli
da un potere di voto che era ed è attestato a circa il 20% (8).
Pur se la quota si è modificata in percentuale nel tempo, rimane comunque
il punto di riferimento principale sulla cui base calcolare l'importo dei prelievi
effettuabili dal paese membro. La revisione delle quote non è in funzione
solo dell'ingresso di nuovi soci, come nel caso della Russia e degli altri nuovi
Stati sorti all'est dopo la disintegrazione dell'impero sovietico, ma è
anche indice del riproporzionamento del rapporto di forza economica tra gli
Stati -di fatto quelli più ricchi e potenti- che fanno parte dell'istituzione.
Per quel che riguarda le altre voci di entrata del F.M.I., oltre che dalle quote
sottoscritte dai paesi, le risorse provengono dalla vendita di oro, dall'indebitamento
a breve, dalla commissione sulle concessioni dei prestiti, dalle remunerazioni
dei crediti concessi.
Potere di voto
Nello stabilire il sistema del diritto di voto, cioè quanto pesa il potere
di chi decide cosa, per Statuto venne attribuita a ciascun paese un'assegnazione
fissa, 250 voti più 1 voto addizionale per ciascuna parte della sua quota
equivalente a 100mila $ (9).
Le quote maggiori andarono agli Stati Uniti: 2750 milioni di $ (28,03% del potere
di voto); Gran Bretagna: 1300 milioni di $ (13,38% del potere di voto); Unione
Sovietica [che non ratificò successivamente l'accordo]: 1200 milioni
di $ (12,37% del potere di voto); Cina: 550 milioni di $ (5,81% del potere di
voto); Francia: 450 milioni di $ (4,80% del potere di voto).
Altri obblighi
Oltre al già citato versamento delle quote, sempre sulla base dello Statuto
è opportuno soffermarsi su tutta un'altra serie di obblighi, cui i paesi
membri sono vincolati nell'ottica comunque gerarchico-piramidale che caratterizza
il F.M.I. stesso, che nell'insieme danno la misura delle pesanti interferenze
di natura monetaria (di quelle economico/sociali parleremo nella seconda parte)
attuate da chi, appunto, detiene effettivamente le leve di tale istituzione:
-i membri non possono vendere o acquistare oro a prezzi che oltrepassano gli
scarti dalla parità, fissati dal Fondo; lo stesso dicasi per le operazioni
di compravendita di una valuta in termini di un'altra valuta;
-ogni membro assume l'impegno di collaborare con il Fondo per promuovere la
stabilità dei cambi; deve inoltre consentire che nel proprio territorio
avvengano cambi che non si allontanino dalla parità, salvo gli scarti
ammessi dal Fondo, e che comunque non significhino la sostituzione di una moneta
stabile con una erratica, ma solo la modifica del livello di stabilità;
-in linea generale non è concesso modificare la parità monetaria
se non per correggere squilibri fondamentali o comunque solo dopo consultazioni
con il Fondo. Se viene proposta una variazione in aggiunta al altre eventuali
precedenti che non supera il 10% della parità, il F.M.I. non può
sollevare obiezioni; oltre il 10% e fino al 20% il F.M.I. esprime il suo parere
entro 3 giorni, riservandosi un periodo più lungo qualora la variazione
richiesta superi il 20%. Rimane la facoltà di modificare la parità
della propria moneta qualora ciò non abbia effetto sulle operazioni internazionali
di membri del Fondo. Ad ogni modo il Fondo, a maggioranza dei voti, può
effettuare modifiche proporzionali uniformi nelle parità delle monete
di tutti i membri a condizione che ci sia l'approvazione da parte di tutti quei
membri che hanno il 10% o più del totale delle quote. Resta comunque
ferma la possibilità del paese membro di mandare comunicazione del suo
parere contrario entro 72 ore dalla decisione del Fondo; il valore in oro delle
attività del Fondo verrà mantenuto tramite prelievi o conferimenti
da parte dei membri se si verificassero variazioni nella parità aurea
e nel corso dei cambi delle rispettive monete;
-i membri sono obbligati ad astenersi da restrizioni sui pagamenti correnti
internazionali e da discriminazioni valutarie;
-i membri hanno l'obbligo di fornire al Fondo informazioni necessarie affinché
questo conduca le sue operazioni (disponibilità, produzione, importazione
ed esportazione di oro, importazione ed esportazione di merci, bilancia dei
pagamenti, investimenti internazionali, reddito nazionale, indici dei prezzi,
quotazioni di valute estere, ecc.);
-è impegno di ogni membro non effettuare transazioni con paesi non membri
contrari a quanto previsto nell'accordo monetario e collaborare con il Fondo
al fine di applicare nei propri territori misure adatte ad impedire operazioni
con i suddetti.
Facoltà
E' facoltà di ogni paese membro usare delle riserve del Fondo mediante
acquisti contro propria valuta, che sono sottoposti comunque ad alcune condizioni
e limitazioni:
-tali acquisti sono "gravati" di provvigioni da pagare in tutto o
in parte in oro;
-il membro acquirente deve dichiarare che la valuta che acquista gli è
necessaria per fare pagamenti nella stessa valuta e che non sono in contrasto
con le disposizioni dell'Accordo;
-lo Statuto del Fondo riserva trattamenti differenziati nei confronti dei paesi
che si trovano rispettivamente in condizioni di debito o di credito. Siccome
esistono dei limiti agli aumenti delle disponibilità del Fondo di una
data moneta, l'indebitamento di quel dato paese non può superare certi
livelli. Ci sono invece limiti, sia pur non chiaramente stabiliti, alla diminuzione
di disponibilità di una certa moneta da parte del Fondo, il che vuol
dire una bilancia dei pagamenti di quel paese in attivo. Il Fondo in tal caso
-e può farlo in via discrezionale e non automaticamente- dichiara "scarsa"
una valuta e ciò avverrà quando appunto la diminuzione della disponibilità
della moneta abbia superato certi limiti. Il Fondo poi potrà "proporre"
che il paese in questione gli presti o gli venda, contro oro, la propria valuta.
Anche se il Fondo volesse avere in prestito tale valuta da altro paese sarebbe
necessario un preventivo assenso del paese la cui valuta è stata dichiarata
insufficiente; in tal caso gli acquisti della stessa potranno essere sottoposti
a razionamento, cioè i vari paesi potranno porre restrizioni al commercio
della valuta in questione. Energica è invece l'azione verso quei paesi
la cui moneta abbonda nel Fondo; essi saranno tenuti, infatti, a riscattarne
una parte alla fine di ogni esercizio finanziario (10);
-l'acquisto proposto -nei 12 mesi antecedenti- non deve determinare un aumento
delle disponibilità del Fondo nella moneta del paese acquirente, in misura
superiore al 25% della sua quota; ad ogni modo tali disponibilità non
potranno eccedere il 200% della quota. La precedente limitazione del 25% si
applicherà solo nel caso in cui, con l'acquisto in questione, le disponibilità
in valuta di quel membro da parte del Fondo, abbiano ad eccedere il 75% della
sua quota.
Il Fondo, comunque, può non tenere conto di queste limitazioni nei confronti
di quei paesi che non ricorrono spesso e largamente alle sue risorse. Qualora
però ritenga che un paese le usi per obiettivi contrari all'Accordo,
può inviare al membro una nota -in cui tra l'altro stabilisce un termine
per la risposta- e comunque imporre allo stesso limiti di utilizzo. Se la risposta
non è inviata o è ritenuta insoddisfacente, può prolungare
nel tempo le limitazioni o anche, dopo un ragionevole preavviso, dichiarare
decaduto il membro dal diritto d'uso delle risorse stesse.
Consentiti, però, sono quei movimenti di capitali di ragionevole ampiezza,
richiesti per l'espansione delle esportazioni e che si verifichino nel corso
ordinario di affari commerciali, bancari o di altra natura.
E' possibile far uso delle disponibilità del Fondo, al di là di
queste limitazioni, per i trasferimenti di capitali, qualora la richiesta in
valuta sia fatta da membri la cui moneta in quel momento è posseduta
dal Fondo in misura inferiore al 75% della quota del membro, durante un periodo
immediatamente precedente non inferiore a 6 mesi. Tuttavia tali acquisti non
potranno, in ogni caso, far aumentare o diminuire la disponibilità del
Fondo della valuta richiesta oltre il 75% della quota del membro stesso. Ogni
membro ha la facoltà di riacquistare con oro dal Fondo ogni disponibilità
che questi abbia nella sua moneta eccedente la sua quota. Comunque alla fine
di ogni esercizio il membro è tenuto a riacquistare in oro o in moneta
convertibile una parte delle disponibilità del Fondo nella sua moneta,
salvo che le sue riserve monetarie (11) siano diminuite durante l'anno in misura
superiore all'aumento verificatosi nelle disponibilità possedute dal
Fondo nella sua valuta. Se non si verifica tale condizione, vi è in ogni
caso l'obbligo del riacquisto che può essere bloccato se:
-le riserve monetarie del membro siano al di sotto della sua quota;
-le disponibilità del Fondo nella valuta del membro siano al di sotto
del 75% della sua quota;
-le disponibilità del Fondo in qualsiasi valuta, che debba essere usata,
siano al di sopra del 75% della quota del membro in questione.
Bilancia dei pagamenti
Al F.M.I.-B.M., le uniche cifre che interessano veramente sono quelle della
bilancia dei pagamenti. Nel prosieguo di questo lavoro, quando analizzeremo
gli effetti delle misure economico/sociali imposte dalle due istituzioni finanziarie,
si evincerà meglio come spessissimo ci sia poco da rallegrarsi del passaggio
da un passivo ad un attivo della bilancia dei pagamenti, in quanto aspetto fittizio
e illusorio del progresso di un paese, cortina fumogena sui suoi disagi e sul
suo crescente impoverimento sociale. Proprio perchè posta come obiettivo
della politica di aggiustamento strutturale del F.M.I., che vedremo un po' più
approfonditamente in seguito, senza per questo trattare esaustivamente la questione
dal punto di vista dell'astratta teoria economica, è opportuno, ai fini
dell'utilità politica di questo studio, soffermarcisi brevemente.
La bilancia dei pagamenti è un conto nel quale vengono raggruppati in
maniera omogenea e standardizzata tutti gli incassi e i pagamenti che avvengono
tra un paese e il resto del mondo in termini di transazioni di beni, servizi
e denaro.
Si compone di tre parti: una intitolata "partite correnti" (nuovi
investimenti per esportazioni e importazioni, redditi da servizi -rimesse degli
emigrati, noli, turismo-, redditi da investimenti, trasferimenti unilaterali);
una seconda intitolata "movimenti di capitali" -investimenti a lungo
termine, diretti o di portafoglio- distinti in pubblici e privati; infine una
terza parte intitolata "movimenti monetari" -aumento o diminuzione
delle riserve auree e valutarie, aumento o diminuzione nella posizione creditizia
ufficiale, e variazioni nelle attività e passività delle aziende
di credito verso l'estero.
Poichè dunque sono compresi incassi, pagamenti e fenomeni creditizi,
nel suo insieme la bilancia dei pagamenti non può che risultare in pareggio,
dunque in equilibrio. Parlare di squilibrio della bilancia dei pagamenti (12)
perciò vuol dire riferirsi solo ad una parte delle transazioni e non
alla totalità di esse. La parte che si considera -è ormai generalmente
accettato- riguarda quella delle "partite correnti"; in seguito si
è inteso ricomprendere anche il saldo di base: partite correnti, cioè,
più movimenti di capitale a lungo termine (in tal modo si pone in luce
non solo l'effetto sugli scambi, ma anche quello sugli investimenti, sulla situazione
delle riserve, sul cambio, sulla posizione a vista e a breve termine del paese
nei confronti degli altri). In altre parole con il concetto di saldo di base
vuole intendersi in che misura si è dovuto provvedere con esborsi valutari
o di altro tipo quando partite correnti o movimenti di capitale a lungo termine
abbiano dato un saldo negativo; e viceversa, in che misura i movimenti monetari
abbiano registrato una situazione di avanzo. Va ad ogni modo tenuto presente
che, nonostante il saldo di base sia stato accolto nella prassi e dagli studiosi,
non tutti sono d'accordo sulla sua validità come misura del disavanzo
della bilancia dei pagamenti.
Riguardo dunque ad uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti le questioni
sul tappeto sono come risolverlo (adjustment process) e come affrontare nell'immediato
il problema del finanziamento dell'operazione che generalmente si pone in termini
di liquidità internazionale.
Sostanzialmente uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti può verificarsi
per tre ragioni:
a) la domanda interna può rivelarsi inadeguata: o troppo alta o troppo
bassa; ciò a causa di un aumento o di una diminuzione della domanda sia
dello Stato -per consumi o investimenti- sia dei privati -perchè ad esempio
è variata la propensione al risparmio. In relazione alla propensione
all'importazione, il livello della domanda si tradurrà in misura maggiore
o minore in una variazione di quella di produzione estera, con pressione quindi
sulla bilancia dei pagamenti;
b) le produzioni di un dato paese sono divenute troppo o troppo poco competitive
a causa di un aumento della produttività -o nel paese o nei paesi concorrenti
sul mercato internazionale- che si riflette, attraverso le variazioni dei costi,
sul commercio internazionale;
c) i movimenti di capitale che si verificano sono di ampiezza tale da non compensare
il saldo della bilancia dei beni e servizi. All'origine di tale situazione può
essere la crisi sul mercato dei titoli, l'esistenza di differenziali nei saggi
di interesse, l'attrazione esercitata da un mercato finanziario più organizzato,
ecc.
Forme dell'intervento finanziario fondomonetarista
Premessa
Le possibilità di accesso dei paesi membri alle risorse del Fondo (13)
sono previste sia con le ordinarie forme di credito, sia con le speciali 'facilitazioni'
create via via negli anni.
Questo perchè il Fondo riconosceva che per la varietà delle cause
che possono produrre squilibri della bilancia dei pagamenti dovessero essere
predisposti strumenti finanziari differenziati, spesso reciprocamente indipendenti
quanto alle condizioni di accesso: si tratta appunto dell'insieme delle disponibilità
(facilities o policies) speciali, che hanno mutato a fondo lo schema base delle
forme di sostegno finanziario esercitate dal Fondo. Caratteristiche comuni per
la concessione di tutte le varie forme di credito sono, dal punto di vista del
Fondo, la coerenza con le norme statutarie e il carattere di temporaneità
nell'uso delle risorse.
Diritti normali di prelievo (D.N.P.)
I diritti normali di prelievo costituiscono la forma originaria di prelievo
e sono propriamente swaps (14) tra monete rigidamente proporzionali alle quote
versate. Attraverso successive tranches, un paese può ottenere determinate
quantità di valuta (segnatamente dollari USA) trasferendo al Fondo equivalenti
ammontari della propria. Quando il Fondo, che all'inizio detiene il 75% della
quota della moneta di quel paese, entra in possesso di un importo pari al 200%,
il meccanismo si arresta. A tale stadio il paese ha ottenuto valuta corrispondente
al 125% della propria quota, una parte della quale (il 25%) è garantita
dall'oro versato al momento dell'adesione al F.M.I. A parte il primo 25% (quello
garantito dal metallo e che perciò si chiama gold tranche) che viene
concesso automaticamente per il periodo di un anno, le successive 4 tranches
di credito (credit tranches) sono condizionate all'accettazione da parte del
F.M.I. dei motivi addotti dallo Stato membro per ottenerne il finanziamento
e agli impegni che questi assume per ristabilire un certo equilibrio nella bilancia
dei pagamenti (15). Particolari casi di deroga nel superamento di detti limiti
sono a discrezione del Fondo. Comunque il termine massimo di rimborso è
fissato in 3-5 anni (artt.V/3 e V/4 dello Statuto). L'ammontare, quindi, che
un paese membro può prelevare dipende dalle risorse a disposizione, dal
numero di facilitazioni esistenti nel periodo preso in esame e se la facilitazione
richiesta è prevista per il paese in questione.
Stand-by arrangement (S.B.A.)
Introdotta nel '52. Si tratta di una linea di credito che il F.M.I. apre al
paese che ne fa richiesta, prelevabile in altri paesi contro cessione della
propria valuta entro un dato periodo e fino ad un dato importo. Può essere
utilizzata in una o più riprese solitamente per un periodo di 12 mesi
rinnovabile -in taluni casi per periodi di 6 mesi- (16), fino ad un ammontare
massimo concordato. A differenza dei D.N.P. di cui al punto precedente, il paese
preleva le somme solo al momento dell'effettivo bisogno e quindi viene messo
in grado di rendere più flessibile la propria azione in materia. La concessione
di uno stand-by è sempre preceduta da un accordo tra F.M.I. e paese circa
le misure di politica economica (provvedimenti fiscali, monetari, valutari -in
genere restrittivi) che il richiedente è tenuto a prendere e che trovano
specificazione in un documento detto "lettera di intenti", il cui
contenuto sostanzialmente rispecchia il programma di aggiustamento strutturale
(cfr. la seconda parte).
Gli accordi sono stipulati tra Fondo e membri, per mezzo delle loro banche centrali,
fino alla concorrenza del 25% oltre l'ammontare totale della quota rispettiva.
Mediante questa operazione il paese interessato può disporre delle somme
ad esso assegnate per sopperire a deficit temporanei della sua bilancia dei
pagamenti. In genere, previamente, il Fondo invia una commissione di tecnici
per studiare la situazione economica del paese richiedente. Se il paese viene
considerato "solvibile", il Fondo formula determinate raccomandazioni
cui deve sottostare la politica economica di quello Stato: a sua volta esso
deve formulare una "dichiarazione di intenti" (letter of intent),
firmata dal ministro competente e dalla banca centrale, che comprende specifici
impegni e clausole di comportamento nei diversi campi della politica economica,
creditizia, fiscale, salariale, ecc. del governo. A sua volta il Fondo, ricevuta
la lettera di intenti, inizia a redigere il testo dello S.B.A. che, rispetto
a quella, è un documento meno complesso stilato in punti secondo uno
schema tipico in cui sono fissati gli scopi dell'accordo, l'ammontare del credito
disponibile, i termini del rimborso, gli oneri finanziari e i casi in cui decade
il diritto del paese a far uso del credito. La lettera di intenti viene allegata
allo S.B.A.
Se inizialmente il Fondo consentiva che tale linea di credito potesse essere
prelevata in una sola volta, a partire dal settembre '68 si predispose una norma
relativa alla rateizzazione dei prelievi accompagnati di volta in volta da clausole
di protezione definibili anche sostanzialmente come clausole di comportamento,
il cui non adempimento comportava l'interruzione del credito. Per quanto riguarda
il rimborso, questo deve avvenire entro 3-5 anni con possibilità che
il paese usufruente possa chiedere la rinegoziazione della scadenza.
Compensatory financing facility (C.F.F.)
I "Finanziamenti Compensatori" furono istituiti nel '63 a favore dei
paesi produttori di materie prime (cioè i prodotti di base relativi alle
esportazioni come cereali e altri prodotti agricoli) allo scopo di fronteggiare
gli squilibri delle loro bilance dei pagamenti derivanti dalle oscillazioni
dei prezzi internazionali dei beni in questione, per un ammontare nelle casse
del F.M.I. di valute estere all'incirca corrispondente ai mancati introiti da
esportazione. Il tutto a due condizioni che dovevano entrambe essere riconosciute
dal F.M.I., e cioè che la caduta delle esportazioni si fosse verificata
in circostanze contingenti e comunque non controllabili dal paese membro e che
inoltre questi, in accordo con il F.M.I., adottasse misure idonee per riequilibrare
la bilancia dei pagamenti.
Questi finanziamenti supplementari che si aggiungevano a quelli ottenibili con
la gold tranche e con le tranches creditizie, all'atto della loro istituzione
non dovevano superare il 25% della quota del paese membro; come per le tranches
del prelievo ordinario, lo Stato membro è obbligato a riacquistare la
propria moneta nazionale ceduta al Fondo per le transazioni in C.F.F., in un
arco di tempo compreso fra i 3 e i 5 anni dalla data dell'ultimo prelievo, in
8 rate trimestrali; nel settembre '66, furono introdotte delle innovazioni in
base alle quali il limite dei prelievi veniva elevato al 50% con la particolarità
che, ad eccezione di calamità naturali e situazioni di emergenza, non
poteva essere superato il tetto massimo del 25% della quota per ogni periodo
di 12 mesi. Nel dicembre '75 l'ammontare massimo che un paese membro poteva
prelevare, durante un periodo di 12 mesi, fu elevato dal 25% al 50% della quota;
mentre il tetto massimo dal 50% al 75%. Da tener presente che, a partire dal
'66 appunto, i prelievi compensativi venivano esclusi dal complesso delle altre
facilitazioni non pregiudicando così la possibilità di effettuare
diversi tipi di prelievi entro l'ammontare massimo consentito senza che questo
fosse intaccato dai C.F.F.
Da fonti statistiche è possibile rilevare come a soli due anni di distanza
dalle innovazioni introdotte nel '75 l'ammontare complessivo dei prelievi effettuati
da una cinquantina circa di paesi abbia raggiunto Diritti Speciali di Prelievo
(D.S.P., cfr. più avanti) 2548 milioni, più del doppio dell'ammontare
prelevato nei 13 anni precedenti, cioè D.S.P. 1221 milioni. Nel 1981
l'accesso al C.F.F. è stato reso possibile anche a quei paesi membri
in difficoltà nei conti con l'estero per aumenti eccessivi dei costi
di importazione dei cereali. Il limite di prelievo sia per il calo di esportazioni
sia per l'aumento dei costi dei cereali importati è del 100% della quota,
mentre la quantità massima di risorse accessibili in base al C.F.F. "integrato"
del 1981 è fissata al 125% della quota.
General arrangement to borrow (G.A.B.)
Oltre al mezzo diretto di aumento delle quote, il F.M.I. può accrescere
le proprie risorse attraverso i G.A.B. (accordi di massima di credito reciproco),
accordi che furono stipulati per periodi distinti di attività. Il F.M.I.,
infatti, promosse delle negoziazioni con i paesi del "Gruppo dei Dieci"
(17) -paesi più ricchi- per far fronte alle difficoltà create
per la sterlina e il dollaro (monete principali del F.M.I.) agli inizi degli
anni Sessanta, da trasferimenti di capitali a breve termine. Proprio in questo
periodo il Gruppo dei Dieci mise a disposizione del Fondo risorse aggiuntive
fino a 6 mld di $ mediante appunto i GAB. Questi formalmente si basano sull'art.
VII sez. 2 dello Statuto del F.M.I.; è un accordo con il quale i dieci
paesi si impegnano a mettere a disposizione del Fondo importi nella propria
valuta entro massimali prestabiliti, in modo che esso sia in grado, in caso
di bisogni supplementari, di far fronte alle richieste di prestiti da parte
di un paese membro.
L'attivazione dei G.A.B. si ha in seguito ad accordi interni al Gruppo dei Dieci
rispetto cui il F.M.I. agisce come intermediario.
Buffer stock financing facility (B.S.F.F.)
Dietro pressioni dei Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.) produttori di materie
prime, F.M.I. e B.M. intervennero -nel giugno '69- per finanziare progetti di
stabilizzazione dei prezzi dei prodotti primari. Venne così introdotta
la B.S.F.F. destinata ad aiutare i paesi membri nel finanziamento di tali progetti
che, per essere ottenuti, richiedevano come condizioni sia l'esistenza di problemi
nella bilancia dei pagamenti, sia la cooperazione con il F.M.I. nella ricerca
di soluzioni atte a risolvere le difficoltà nella bilancia dei pagamenti.
Durante un periodo di 12 mesi era possibile per il paese membro ritirare fino
al 50% della propria quota; qualora tale operazione fosse fatta congiuntamente
ad una di compensatory financing, allora il limite massimo di prelievo consentito
sarebbe stato fino al 75% della quota.
Diritti speciali di prelievo (D.S.P.)
I Diritti Speciali di Prelievo (S.D.R.: Special Drawing Right) (18), istituiti
sul finire del '69, rappresentano un "conto speciale", distinto dalla
contabilità dei prelievi ordinari. E' un nuovo strumento di pagamento
-una vera e propria moneta internazionale- emessa dal Fondo e distribuita gratuitamente
ai paesi membri in proporzione alle loro quote. Sua funzione era essere unità
di conto sia all'interno che al di fuori del sistema del F.M.I. Essendo il dollaro
la principale valuta di riserva, la liquidità internazionale dipendeva
essenzialmente dall'evoluzione della bilancia dei pagamenti USA. La decisione
di istituire il D.S.P. trasse quindi origine dall'opinione che il mondo si stesse
avviando, con il riequilibrio del disavanzo esterno degli USA, verso un periodo
di scarsità di riserve. In seguito alla ricostruzione economica e al
riassestamento della propria bilancia dei pagamenti, le disponibilità
monetarie in $ dei vari paesi (Stati Uniti esclusi, quindi) aumentarono in maniera
vertiginosa tanto da superare le riserve auree USA, alimentando così
l'inflazione mondiale; processo avviatosi già agli inizi degli anni Sessanta.
Ciò non toglie che in campo monetario il punto di riferimento sia rimasto
il dollaro che, sganciato da una quotazione fissa, ha visto accrescere piuttosto
che diminuire il proprio ruolo. L'oro stesso, pur svincolato dalla moneta americana
(19), resta comunque una componente importante delle riserve degli Stati e le
oscillazioni del suo valore costituiscono un indicatore significativo dell'andamento
dei mercati.
Inizialmente l'unità D.S.P. era espressa in peso d'oro, gr 0,888671 di
oro fino, coincidente con la parità del dollaro USA a 35 $ per oncia
di oro fino. Dal 1/7/'74, tuttavia, anche l'unità D.S.P. ha abbandonato
la parità aurea; conseguentemente il suo valore è stato calcolato
in base ad una paniere di valute (20): si tratta delle valute dei 16 paesi che
singolarmente coprono l'1% o più del commercio mondiale, nel periodo
'68/'72, e la valuta di ogni paese entra a comporre il paniere proporzionalmente
al peso che riveste nel commercio mondiale o anche in base al prodotto interno
lordo (P.I.L.). Dal gennaio del 1981, allo scopo di rendere il D.S.P. concorrenziale
con altri strumenti di riserva, il paniere è stato ridotto a 5 valute:
dollaro USA, marco tedesco, yen giapponese, franco francese e sterlina inglese,
valute il cui peso è stato successivamente rivisto. Essendo il D.S.P.
un paniere di quantità fisse di valute, i pesi delle valute nel paniere
variano in percentuale al variare dei cambi. I D.S.P., dunque, non sono garantiti
da oro, né sono in esso convertibili. La designazione del paese che fornisce
la valuta richiesta è effettuata dal Fondo, tenendo conto della posizione
favorevole della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve complessive.
In ogni caso, il prestito non può essere utilizzato per operazioni di
tipo speculativo. Sono utilizzabili dai loro titolari per ottenere in cambio
la valuta estera necessaria ad effettuare i pagamenti internazionali.
L'ammontare globale dei D.S.P. da emettere (o da cancellare) viene stabilito
dal Consiglio dei Governatori con maggioranza dell'85%. Come si diceva prima,
la distribuzione annuale di D.S.P. è gratuita e calcolata in proporzione
alle rispettive quote dei paesi membri.
Oil facility
Furono introdotte al fine di facilitare il finanziamento dei deficit della bilancia
dei pagamenti dei paesi importatori di greggio all'indomani della crisi petrolifera
e del relativo aumento del prezzo del petrolio nel 1973, stabilito dai paesi
riuniti dell'OPEC in seguito agli avvenimenti politici e militari nello scacchiere
mediorientale. Questa situazione si rivela fattore scatenante di due effetti
improvvisi e tra loro complementari: i paesi esportatori, infatti, vedono incrementare
il surplus della loro bilancia dei pagamenti, senza d'altra parte volere o essere
in grado di eliminarlo attraverso spese e investimenti all'estero altrettanto
tempestivi, mentre i paesi importatori si trovano a fare i conti con un deficit
petrolifero che incide negativamente sull'equilibrio della loro bilancia dei
pagamenti.
Prendendo in prestito risorse dai paesi in forte eccedenza, il F.M.I. è
stato in grado di raccogliere disponibilità valutarie che ha successivamente
messo a disposizione dei paesi membri più colpiti dalla crisi, agevolando
così il superamento delle temporanee difficoltà. Tale assistenza
peraltro non veniva concessa nel caso in cui il deficit petrolifero fosse compensato
da avanzi registrati in altre voci della bilancia stessa. Per tale tipo di prelievo
non esiste un limite massimo formale, se non quello in ragione del deficit petrolifero
e solo se questo incida sulla bilancia dei pagamenti tanto da causare un saldo
negativo. La durata di tale sportello ha riguardato il periodo '74/'76 e fu
finanziato da accordi di prestito tra il F.M.I. e 15 paesi membri più
la Svizzera. Tale accordo, val la pena rilevare, vide per la prima volta nella
storia del F.M.I. la non partecipazione degli USA. Pur rappresentando l'intervento
più importante del Fondo in quel periodo, tale linea creditizia ha solo
in parte coperto i disavanzi provocati dal rincaro del petrolio.
Trust fund
Nell'àmbito del processo di riforma della prima metà degli anni
settanta, le riserve auree costituite presso il Fondo sono state destinate per
una parte alla restituzione agli Stati membri e per l'altra alla vendita tramite
aste pubbliche. Con il ricavato della vendita, dato dalla differenza fra il
prezzo di mercato dell'oro e il prezzo ufficiale vigente in precedenza, si è
costituita una disponibilità finanziaria, la Trust Fund o "Fondo
Fiduciario". Istituito dunque nel '76 con l'intento di fronteggiare le
difficoltà incontrate dalle bilance dei pagamenti dei P.V.S. con reddito
più basso e più colpite dal rincaro del petrolio, si tratta di
uno strumento attraverso il quale i paesi che hanno un reddito fino a 300 DSP
(nel '73), e proporzionalmente alle loro quote, possono disporre di risorse
aggiuntive derivanti dai profitti su metà delle vendite di oro e da contributi
volontari a fondo perduto da parte di alcuni paesi membri. Prima di farne richiesta
al Fondo il paese richiedente dovrà avere avviato ragionevoli sforzi
definiti in un programma di stabilizzazione di 12 mesi. La durata di tale linea
di credito si è protratta dal luglio '76 fino all'aprile del 1981; le
risorse ancora inutilizzate a quella data furono trasferite ai S.A.F. (cfr.
più avanti).
Extended fund facility
Questa facilitazione fu introdotta nel '74 per concedere finanziamenti a medio
termine e di ammontare maggiore rispetto a quelli concessi con le normali tranches
creditizie a quei paesi membri che si trovavano con serie difficoltà
di natura strutturale nella bilancia dei pagamenti, a prescindere dalla connessione
tra i loro problemi finanziari ed il mantenimento della stabilità dei
cambi, superando per la prima volta la natura di temporaneità delle linee
creditizie del Fondo. In generale usufruiscono di questo tipo di aiuto i P.V.S.,
quei paesi che più frequentemente si trovano in una situazione di grave
squilibrio della bilancia dei pagamenti relativo a errati provvedimenti nella
produzione e nel commercio, con diffuse distorsioni dei prezzi e dei costi sono
diffusi. I prelievi con la E.F.F. sono rateizzati e soggetti a clausole di comportamento.
Le risorse -previa autorizzazione- possono essere prelevate dal Fondo per un
periodo di tre anni per un ammontare pari al 140% della quota del paese membro.
Il periodo di rimborso è di 4-8 anni con possibilità di anticipo
in caso di favorevole situazione di bilancia dei pagamenti.
Supplementary financing facility
Il F.M.I. mette a disposizione risorse finanziarie attraverso questa facilitazione
creditizia supplementare -istituita nel 1977- nei riguardi di quei paesi membri
che hanno problemi di pagamento per un ammontare rilevante in relazione alle
dimensioni delle loro economie nazionali e delle quote nel Fondo stesso. Naturalmente
le necessità non devono essere tali da poter essere soddisfatte mediante
il ricorso alle normali 4 tranches creditizie, il periodo di aggiustamento deve
essere relativamente lungo e quello di rimborso superare i 3-5 anni; condizioni
diverse, infatti, sarebbero risolvibili con un semplice accordo stand-by.
Caratteristica di tali crediti è la loro elevata liquidità: infatti
se il paese finanziatore ne avesse bisogno -sempre in caso di deficit della
propria bilancia dei pagamenti- potrebbe esigerli tramite una semplice richiesta.
Inoltre i paesi finanziatori possono cedersi fra loro i crediti concessi senza
per questo rivolgersi previamente al Fondo o ad altre istituzioni ufficiali.
Structural adjustment facility (S.A.F.)
Istituita nel 1986 per i paesi a basso reddito (con reddito procapite annuo,
cioè, di circa 600 $), questa "facilitazione" fornisce assistenza
per gli squilibri della bilancia dei pagamenti che necessitano di programmi
di aggiustamento di medio termine e di carattere strutturale con prestiti che
prevedono che il rimborso cominci 5 anni e mezzo dopo il prestito stesso.
Il limite massimo di accesso è il 70% della quota. Viene richiesto un
documento di indirizzo strutturale ("policy framework paper"), una
sorta di libro bianco triennale con l'assistenza di F.M.I. e B.M. (21) nel quale
i dettagli di riforma strutturale, periodicamente aggiornati, il paese deve
applicare negli anni successivi.
L'assistenza, come nel Trust Fund, avviene sottoforma di prestito e non con
l'ordinario sistema di compravendita di moneta; le somme disponibili peraltro,
pur contabilizzate in D.S.P., sono erogate in dollari USA ed ugualmente in dollari
devono essere restituite al Fondo.
Enhanced structural adjustment facility (E.S.A.F.)
Istituita nel 1987 con gli stessi scopi del S.A.F.; il limite massimo di prelievo
è del 250-350% della quota. Come per il S.A.F., i paesi membri richiedenti
devono presentare un documento d'indirizzo strutturale (cfr. sopra) e sottoporlo
al vaglio dei Consigli Esecutivi di F.M.I. e B.M.
Cambia il suo sistema di finanziamento, quindi anche le risorse in esso disponibili.
Queste, infatti, sono fornite, quasi nella totalità, da prestiti e donazioni
di soggetti esterni al Fondo. Le risorse prese a prestito o gratuitamente conferite
al Fondo confluiscono appunto nell'E.S.A.F. distinto dalla struttura e dalle
attività del Fondo e analogo dal punto di vista giuridico al Trust Fund.
I programmi di aggiustamento strutturale promossi dai paesi membri in relazione
all'ottenimento dei crediti E.S.A.F. possono essere sostenuti autonomamente
da soggetti esterni al Fondo tramite propri prestiti direttamente concessi ai
paesi interessati.
Compensatory and contingency financing facility (C.C.F.F.)
Istituita nell'agosto 1988 rimpiazza l'intera disciplina dei già menzionati
C.F.F., pur mantenendone le caratteristiche fondamentali; l'elemento di novità
è dato dal fatto che questa nuova disponibilità finanziaria può
essere attivata soltanto se connessa con un programma di aggiustamento già
in atto da parte dello Stato interessato. Il prelievo massimo consentito non
potrà superare il 40% della quota del paese in questione e, in generale,
non potrà essere superiore al 70% dell'ammontare del sostegno finanziario
per il programma di aggiustamento in relazione al quale è stata attivata.
Indipendenza
(21) La B.M. concede prestiti settoriali e investimenti su singoli progetti,
mentre l'attività del F.M.I. si esplica a condizione che nel paese vengano
adottate determinate misure di politica macroeconomica.